Affermata la soccombenza virtuale con condanna alle spese in un ricorso per l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis
La recente decisione con la quale il TAR Lecce ha riconosciuto il diritto all’assegnazione temporanea richiesto da appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell’art. 42 bis del D. L.vo 151/2001 merita di essere segnalata non solo perché rappresenta l’ennesimo ottimo risultato ottenuto dallo staff dei legali che collaborano con la Segreteria Nazionale del Siulp, ma anche per le determinazioni accessorie che il collegio salentino ha adottato. Si tratta della Sentenza n. 00310/2022 del 22 febbraio 2022.
Anche nel caso oggetto della sentenza che siamo a commentare, analogamente a centinaia di altre analoghe vicende, si discuteva del diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza con la quale un giovane poliziotto, genitore di un bambino di età inferiore ai tre anni, ricorrendone quindi le premesse, aveva richiesto di poter avere accesso all’istituto dell’assegnazione temporanea triennale presso la sede dove i propri affetti dimoravano stabilmente. L’interessato si è quindi visto costretto ad impugnare il provvedimento di rigetto chiedendo che, stante il grave ed irreparabile danno che sarebbe derivato nelle more del giudizio di merito, fosse concessa la sospensione cautelare.
Il TAR adito, apprezzando la tesi sostenuta dal ricorrente, ha ritenuto che vi fossero i presupposti per concedere la tutela cautelare invocata, e ne ha per l’effetto disposto l’immediata assegnazione.
L’Amministrazione ha a quel punto prestato acquiescenza, dando immediatamente attuazione all’ordinanza del TAR. E di ciò, in effetti, la Corte Amministrativa ha dato atto nella sentenza del giudizio di merito, rilevando che “l’intervenuta temporanea assegnazione del ricorrente, da parte dell’Amministrazione intimata, alla sede agognata, per cui vi è causa, comporta il venir meno della materia del contendere, posto che la pretesa azionata in giudizio è stata integralmente soddisfatta”.
Ma ha poi anche accolto l’ulteriore richiesta formulata nelle conclusioni presentate dall’Avvocato RUA che, con l’assistenza della Segreteria Nazionale, ha patrocinato il ricorrente. Ed ha così statuito che “In virtù della soccombenza virtuale, le spese processuali devono essere poste a carico del Ministero dell’Interno, previa parziale compensazione delle stesse, in ragione del contegno complessivamente tenuto dalla predetta Amministrazione, che, seppur tardivamente, ha soddisfatto la pretesa del ricorrente”.
Questa decisione non è affatto rituale, atteso che la tendenza è semmai, in generale, quella di disporre la compensazione delle spese. Ecco perché il TAR, avvertendo l’esigenza di munire l’impianto motivazionale con robuste fondamenta a sostegno di questo atipico orientamento, ha chiarito che “invero, ove non fosse intervenuto lo spontaneo adempimento, il ricorso avrebbe meritato accoglimento, alla stregua delle argomentazioni già espresse dal Collegio in sede cautelare”, ed ha così condannato l’Amministrazione a rifondere le spese legali commisurate in euro 1500 oltre ad accessori di legge.
Si tratta quindi di una inversione di tendenza che evidenzia la maturazione nei Giudici Amministrativi della consapevolezza che occorre scoraggiare con adeguate forme di deterrenza il pretestuoso atteggiamento dell’Amministrazione, solita a negare aprioristicamente la concessione di un diritto fondamentale per la cura e l’assistenza dei minori nelle prime delicatissime fasi di vita e di sviluppo anche laddove non si ravvisino concreti elementi ostativi.
La sentenza in commento può allora contribuire ad incrinare l’intransigente protervia dietro alla quale si sono sino ad oggi arroccati i soggetti titolari della potestà decisoria, posto che il mutato scenario giurisprudenziale impone inevitabilmente l’apertura della discussione intorno al tema della responsabilità per il danno erariale. Argomento in grado di stimolare proficue riflessioni anche nei vertici dell’apparato gestionale, tradizionalmente avversi ad accettare di buon grado l’estensione dei diritti del personale.