Agenti in prova 231° Corso e Vice Isp. in prova 19° Corso. Tempi di permanenza minima nelle sedi di assegnazione
Ci sono pervenute numerose sollecitazioni in merito all’efficacia delle modifiche all’art. 55 del DPR 335/1982, introdotte con gli artt. 1, commi 1 e 2 a) della legge 4 aprile 2025, n. 42), e segnatamente quelle che hanno raddoppiato il periodo di permanenza minimo nella sede di assegnazione prima di poter accedere alle procedure di mobilità a domanda, ora fissato in 4 anni per le sedi ordinarie e 2 anni per le sedi disagiate, non essendo sufficientemente chiaro a chi ha proposto i quesiti se si applichino o meno agli Agenti in Prova del 231° corso ed ai Vice Ispettori in Prova del 19° corso recentemente immessi in servizio attivo. La risposta si rinviene nel comma 3 dell’art. 1 della citata L. 42/2025, il quale così si esprime: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a), si applicano in relazione ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. E per l’effetto ambedue i corsi di cui siamo ad occuparci, essendo relativi a concorsi indetti prima del 19 aprile 2025, data di entrata in vigore della modifica normativa in commento, ricadono sotto la più favorevole disciplina precedente, quindi con tempi di permanenza minima rispettivamente pari a 2 anni per la sede ordinaria e un anno per la sede disagiata.
Saranno invece soggetti alla nuova, e assai meno favorevole, formulazione dell’art. 55 DPR 335/1982, i vincitori del concorso per 4617 Allievi Agenti, successivamente ampliati a 5317, che a breve inizieranno il 233° Corso di Formazione, che dovranno quindi attendere rispettivamente non meno di 4 o 2 anni prima di poter partecipare alla procedura di mobilità, atteso che il relativo bando è stato pubblicato il 22 aprile 2025, e cioè immediatamente – tre giorni – dopo l’entrata in vigore dell’intervento legislativo che ha esteso i tempi di permanenza minima





