Art. 12 – Impiego del personale con particolari requisiti

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Art. 12 A.N.Q. – Impiego del personale con particolari requisiti.

In merito il Tavolo si è espresso sulle seguenti questioni applicative:

MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il Tavolo ha precisato che il diniego dell’istanza di esonero dovrà essere adeguatamente e formalmente motivato, al pari di ogni altro provvedimento amministrativo.

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POSSIBILITA’ DI ACCOGLIMENTO PARZIALE DELL’ISTANZA

Con riferimento alla previsione contenuta nel comma 3, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione sia tenuta ad informare l’interessato sulle “eventuali possibili soluzioni alternative”, si richiama la circolare del Capo della Polizia del 6 luglio 2011, riguardante “A. N Q. – art.12: impiego del personale con particolari requisiti”, nella parte in cui è previsto che “i principi generali sanciti dalla norma vanno integrati da criteri applicativi individuati a livello locale, attesa l’eterogeneità degli Uffici e delle realtà locali, il diverso rapporto numerico tra personale interessato e la forza effettiva, la natura dei servizi sui quali, di caso in caso, le istanze di esonero possono incidere, la concreta possibilità di accoglimento delle istanze e le valutazioni mirate di impieghi alternativi.

Tali valutazioni non possono prescindere dal contesto di riferimento e, pertanto, non possono che essere rimesse direttamente agli Uffici interessati”.

In conformità a tali disposizioni, il Tavolo ha chiarito che, qualora previsto dai criteri concordati a livello locale in sede di contrattazione decentrata, l’Amministrazione, nell’ambito delle “eventuali possibili soluzioni alternative’; possa proporre al dipendente ipotesi di accoglimento parziale dell’istanza che dovrà, comunque, essere accettata dall’interessato, e che, nelle medesime condizioni, il dipendente possa chiedere di avvalersi parzialmente della facoltà in questione.

VALUTAZIONE ISTANZE SECONDO I CRITERI DI PRIORITA’

Il Tavolo precisa che la cadenza trimestrale di cui al comma 2 riguardi tutte le determinazioni assunte in ordine alle istanze di esonero presentate dagli interessati.

Nell’eventualità della presentazione di un’istanza di esonero, per la quale non sussistano le condizioni oggettive per l’accoglimento, ma che risulti, in base ai criteri concordati con le organizzazioni sindacali, prioritaria rispetto alle istanze precedentemente accolte, l’Amministrazione, al fine di garantire le situazioni più meritevoli di tutela – sempre alla scadenza trimestrale – potrà riconsiderare anche le istanze già accolte, nel rispetto dell’ordine di priorità stabilito in base ai criteri citati.

 

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