Assegnazioni vincitori concorso interno a 1141 posti di Vice Ispettore – chiarimenti

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Ultimo aggiornamento 27/07/2023

Attesa la pubblicazione della circolare con cui vengono diramate direttive in ordine alle procedure di assegnazione dei vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 1141 posti da vice Ispettore elevati successivamente a circa 2700, indetto con decreto del Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, riteniamo utili alcune precisazioni anche per corrispondere alle richieste di chiarimenti che ci sono pervenute:

Occorre preliminarmente ricordare che la procedura di che trattasi riguarda il 30% dell’aliquota complessiva dei posti messi a concorso con il decreto del 31 dicembre 2020, considerato che l’altro 70% (2662) dei posti ha riguardato la procedura riservata ai Sovrintendenti e Sovrintendenti capo, questi ultimi con diritto alla conservazione della sede.

Fatta questa premessa, si precisa che per i vincitori del concorso a 1141 pur non essendoci alcun impedimento rispetto alla scelta delle sedi, è dirimente, ai fini dell’assegnazione, la posizione in graduatoria e la presenza dei posti da coprire.

Ciò significa che non vi è nessuna garanzia di conservazione della sede per chi non sia utilmente collocato in graduatoria rispetto ai posti disponibili e al numero complessivo di richieste per quella stessa sede di vincitori che precedono in graduatoria.

In buona sostanza e per fare un esempio, se prendiamo a riferimento la provincia X dove sono previsti 400 posti disponibili e prestano servizio 200 vincitori di concorso, se i 200 vincitori si dovessero collocare nella graduatoria di merito dal 1801mo al 2000mo posto e gli altri 1800 che li precedono in graduatoria, pur provenendo da altre province, chiedessero l’assegnazione alla provincia X, nessuno dei 200 vincitori già in servizio nella provincia X conserverà la sede.

In buona sostanza, criterio prioritario è sempre e comunque la posizione in graduatoria per cui uno che presta servizio nella provincia Y se utilmente collocato in graduatoria può chiedere e sopravanzare nel diritto di assegnazione alla provincia X altri colleghi già in servizio in quella stessa sede che, però, non lo precedono in graduatoria.

Giova, inoltre, far presente che il numero complessivo dei posti messi a disposizione nelle varie sedi è stato determinato sulla base del fatto che il totale dei vincitori del concorso che ci occupa rappresenta il 30% del vuoto di organico del ruolo degli ispettori. Pertanto, in ogni provincia, per individuare i posti disponibili è stato utilizzato come parametro il 30% della carenza di organico del ruolo in ogni singola Questura, reparto e ufficio di specialità.

Per cui se nella provincia X sono previsti in organico 100 ispettori e ne sono in servizio complessivamente 50 unità, in quella sede saranno assegnati 15 (30% di 50) vincitori del concorso che ci occupa.

L’amministrazione nella determinazione dei posti da coprire ha preso a riferimento le province e non le singole articolazioni organizzative (Questure, Reparti e Uffici di specialità) con la conseguenza che la collocazione in posizione utile in graduatoria, rispetto alle disponibilità e alle richieste complessive garantisce la conservazione della sede ma non dell’ufficio.

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