Bonus asilo nido

617

Un nostro iscritto ci chiede notizie in merito all’importo e alle modalità di erogazione del bonus asilo nido.

Al riguardo va precisato che in un primo momento, il contributo massimo era fissato in 1.000 euro, ma successivamente la legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) lo ha elevato a 1.500 euro su base annua e lo ha esteso a ciascun anno del triennio 2019-2021.

A decorrere dal 2022, il buono è determinato in base all’indicatore della situazione economica equivalente per un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua e non superiore a 3mila euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25mila euro.

Nel 2023, il valore del Bonus asilo nido, in base all’indicatore della situazione economica equivalente, è il seguente:

advertise
  • 3.000 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro (euro 272,70 per 11 mensilità);
  • 2.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (euro 227,20 per 11 mensilità);
  • 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro (euro 136,30 per 11 mensilità).

Resta fermo che, in assenza dell’indicatore valido o laddove il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, viene erogata la cifra minima di 1.500 euro.

Il buono viene corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Per il 2023, il bonus asilo nido può essere richiesto fino al 31 dicembre 2023.

Dalla fine di febbraio 2023, l’INPS ha attivato il servizio online per presentare la domanda di accesso all’agevolazione.

Inoltre, con il messaggio n. 1346 dell’11 aprile 2023, l’INPS ha comunicato che per le domande presentate nel 2022 e riferite alle mensilità comprese tra gennaio e dicembre 2022, il termine per la presentazione delle fatture che attestano le spese sostenute per le rette, inizialmente fissato al 1° aprile 2023, è prorogato al 30 giugno 2023.

Il bonus asilo nido viene erogato dall’INPS con cadenza mensile (l’importo massimo viene parametrato su undici mensilità), direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. Inoltre, il contributo mensile non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).

L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande.

Il richiedente deve confermare, all’atto dell’allegazione della documentazione a ogni mensilità l’invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda. L’erogazione del bonus decadrà in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno degli eventi che determinano decadenza (es. perdita della cittadinanza, decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda).

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

Advertisement