Whistleblowing: obbligo di piattaforme di denuncia anonima per le aziende pubbliche e private

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Ultimo aggiornamento 27/07/2023

Dal 15 luglio 2023, in applicazione del decreto legislativo n. 24 del 10 marzo scorso, entra in vigore la nuova tutela dei lavoratori pubblici e privati (compresi collaboratori e professionisti che operano per la PA) che segnalano o denunciano violazioni del diritto dell’Unione Europea e delle normative nazionali in ambito lavorativo.

I datori di lavoro pubblici e privati dovranno mettere online una piattaforma di segnalazione che protegga la riservatezza dell’identità e i dati personali di chi denuncia le condotte illecite rientranti nel campo di applicazione della norma.

Le piattaforme digitali debbono avere tutte le caratteristiche tecniche per essere in grado di garantire l’anonimato nelle denunce sporte dai dipendenti.

Il trattamento dei dati e la documentazione legata alle segnalazioni dovranno essere gestiti nel rispetto del GDPR e garantire la riservatezza dell’identità della persona che compie la segnalazione (whistleblowing), della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione. Resta anonimo anche il dettaglio dei dati relativi al contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono riguardare violazioni – “comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, civili e penali” (art. 2, comma 1, lettera a); informazioni sulle violazioni – “informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalata o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico […], nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni” (art. 2, comma 1, lettera b), comportamenti, atti oppure omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione o ente – come, ad esempio gli illeciti amministrativi e contabili ma anche civili e penali – oppure le condotte di cui al Dlgs 231/2001.

Le disposizioni non si applicano (art. 1, comma 2, d.lgs. 24/2023):

  • alle contestazioni legate a un interesse di carattere personale;
  • alle segnalazioni di violazioni già disciplinate da atti dell’Unione Europea o nazionali;alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

L’inoltro delle segnalazioni avviene attraverso una procedura web interna.

Dopo aver effettuato la segnalazione interna, il dipendente potrà ricorrere al canale di segnalazione esterno (ANAC) ed anche alla divulgazione pubblica, quando non addirittura alla denuncia presso l’Autorità giudiziaria se:

  • ha già effettuato una segnalazione interna senza che questa abbia avuto seguito;
  • ha fondati motivi di ritenere che una segnalazione interna non avrebbe efficace seguito;
  • ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o per il pubblico interesse.

La nuova protezione prevista dal Dlgs 24/2023 in recepimento di norme UE, consiste nel garantire la riservatezza dell’identità della persona che compie la segnalazione (whistleblowing), della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione. Resta anonimo anche il dettaglio dei dati relativi al contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

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