Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi

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N. 555/1-DOC/Area L/C/DIPPS/FUN/CTR/3095-21
Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form

A seguito degli ultimi provvedimenti normativi quali il DPCM del 17 giugno 2021 e l’Ordinanza del ministro della Salute del 18 giugno 2021, nonché in ottemperanza all’articolo 49, comma 4, | lettera b, del DPCM del 2 marzo 2021, si precisa che i controlli delle certificazioni verdi, rilasciate ai sensi dell’articolo 9 del DL 52 del 22 aprile 2021 e ai sensi dei Regolamenti europei 2021/953 e 2021/954 del 14 giugno 2021, vanno effettuati dai vettori al momento dell’imbarco del passeggero sullo specifico mezzo di trasporto con finalità di Ingresso in Italia.

Tali controlli dovranno accertare che il passeggero rispetti i requisiti per poter far ingresso în Italia, ovvero per i cittadini che hanno transitato o soggiornato negli uitimi 14 giorni in uno dei Paesi della lista C (Stati dell’Unione europea, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Israele) o in Canada, Giappone o Stati Uniti, l’obbligo di presentazione di una certificazione comprovante:

  • Il completamento del ciclo vaccinale prescritto da almeno 14 giorni, con uno dei vaccini
    autorizzati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana per il
    Farmaco (AIFA);
    o
  • L’esser guariti dal COVID-19 con contestuale cessazione dell’isolamento fiduciario (la
    validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone
    molecolare positivo); RC:
    o
  • L’aver effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in Italia un tampone molecolare o
    antigenico con esito negativo.

Per gli ingressi dai restanti Paesi della lista D e della lista E persistono le disposizioni di cui al
DPCM del 2 marzo 2021 e successive Ordinanze del ministro della salute, salvo modifiche
successive a seguito dell’evolversi dello scenario epidemiologico,

Per gli ingressi da UK, invece, i soggetti che fanno ingresso in Italia hanno l’obbligo di presentare
al vettore Îa certificazione verde di effettuazione tampone antisenico o molecolare nelle 48 ore
antecedenti l’ingresso in Italia, di comumicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione

della ASL competente, di rispettare un periodo di isolamento fiduciario pari a 5 giorni e di sottoporsi ad un tampone molecolare o antigenico a fine della quarantena.

L’obbligo di comunicazione del proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione della ASL competente permane per gli ingressi da UK, dai Paesi in lista D ed E (eccetto Canada, Giappone e Stati Uniti).

Si rammenta ai vettori che la presentazione di una delle certificazioni di cui sopra è un obbligo di legge, pertanto, si chiede di darne ampia comunicazione ai passeggeri prima della partenza così da consentire la loro totale aderenza e al contempo di effettuare i controlli così come previsto dalla normativa vigente.

Il mancato controllo degli obblighi di legge ai sensi dell’Ordinanza del ministro della salute del 18 giugno c.a. comporta la possibilità di sanzionare da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 19 del 2020.

Le certificazioni accettate dovranno essere in lingua italiana, inglese, francese o spagnola.Secondo le modalità operative già previste, si rammenta che controlli possono essere effettuati anche all’arrivo in Italia da parte di pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, come gli i USMAF per le attività di vigilanza sanitaria, ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale, o la Polizia di Frontiera.

Infine, si ribadisce che ai fini dell’ingresso nel territorio italiano è necessario un tampone
antigenico o molecolare per i soggetti con un’età uguale o superiore a 6 anni non in possesso di
una certificazione di avvenuta vaccinazione o di guarigione.

Certificazioni verdi COVID-19 e loro verifica

Si rende noto che a partire dal 1 luglio 2021 entrerà in vigore in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea il Regolamento europeo in materia di EU Digital Covid Certificate. Tale Regolamento prevede che tra gli Stati dell’Unione europea ci si possa spostare attraverso, la presentazione di una certificazione verde COVID-I9 attestante l’avvenuta vaccinazione anti COVID-19, guarigione da COVID-19 o l’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare,

Tali certificazioni, che potranno essere emesse in forma cartacea o digitale, avranno un formato unico e saranno almeno bilingue per tutti gli Stati membri, e conterranno un OR code. La strutturazione delle suddette certificazioni, nonché dei soggetti atti ad emetterli e a verificarli è approfonditamente trattate nel DPCM del 17 giugno 2021. Tra i verificatori sono stati individuati i vettori aerei, marittimi o terrestri o Joro delegati, nonché i pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni. Per la verifica di tali certificazioni sarà necessario dotarsi di un’applicazione gratuita (VerificaC19) che è possibile scaricare dagli store.

Si allega, pertanto, il manuale d’uso  per i verificatori, stilato da Codesto Ministero (Allegato 1).

Poiché il Regolamento entra in vigore in tutti gli Stati Membri in data | luglio 2021, fino a tale data sarà possibile accettare certificazioni verdi riconosciute ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge del 22 aprile 2021, n.52.

Inoltre, il Regolamento UE n.2021/953 prevede una fase di transizione fino al 12 agosto, in quanto non tutti gli Stati Membri al primo luglio 2021 saranno in grado di rilasciare certificati di cui all’articolo 3, comma 1 del suddetto Regolamento. Fino a tale data, sarà quindi possibile accettare certificati in un formato conforme a quanto stabilito dal medesimo Regolamento, laddove però riportassero le serie di dati ivi indicate.

In merito alle certificazioni rilasciate da Stati non UE (Israele, Canada, Giappone e Stati Uniti) si precisa che in relazione alle certificazioni vaccinali emesse dalle Autorità sanitarie dei suddetti Paesi, in accordo a quanto indicato dalla Raccomandazione UE n. 2021/912 del 20 maggio 2021, esse dovranno riportare almeno i seguenti dati:

  • Identificativi della persona;
  • Relativi al tipo di vaccino e alla/e data/e di somministrazione del vaccino.

Si ricorda che i certificati dovranno essere accettati se in lingua italiana, inglese, francese o spagnola. Nel caso il certificato non fosse stato rilasciato in forma bilingue e non in una delle quattro lingue indicate dall’Ordinanza del ministro della salute del 18 giugno 2021, si ribadisce la necessità che venga accompagnato da una traduzione giurata.

I vaccini ad oggi accettati in Italia ai fini dell’ingresso dai Paesi della lista C, Canada, Giappone e Stati Uniti sono:

I. Comimaty di Pfizer-BioNtech;

2. Moderna;

3. Vaxzevria di AstraZeneca;

4. Janssen (Johnson & Johnson).

Con completamento del ciclo vaccinale prescritto si intendono due dosi per i primi i tre vaccini della lista e una dose per il quarto. Tuttavia, per i soggetti guariti da COVID-19 la fine del ciclo vaccinale prescritto corrisponde all’aver ricevuto una dose di  uno dei quattro vaccini  Ai sensi del DL 65 del 18 maggio 2021, la validità delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione è pari a 9 mesi dal completamento del ciclo.

Ad ogni buon fine, si allegano i format dei certificati vaccinali rilasciati dalle Autorità statunitensi e israeliane (Allegato 2). Per quanto riguarda i certificati emessi dal Giappone, ad oggi sussistono solo in giapponese, e nelle prossime settimane saranno emessi anche in inglese.

Per quelli canadesi, invece, il rilascio delle certificazioni è imputato alle Autorità delle single province canadesi.

| certificati di guarigione hanno uno standard comune, per gli Stati Membri dell’Unione europea, che li rilasceranno in ottemperanza al Regolamento europeo n. 2021/953, in vigore dal 1 luglio. Si rammenta che alcuni Stati, tra i quali l’Italia, stanno già rilasciando tali certificati, conformemente al regolamento e con una validità di 180 giorni a partire dal tampone molecolare positivo.

Inoltre, il Regolamento UE n.2021/953 prevede una fase di transizione fino al 12 agosto, in quanto non tutti gli Stati Membri al primo luglio 2021 saranno in grado di rilasciare certificati di cui all’articolo 3, comma 1 del suddetto Regolamento. Fino a tale data, sarà quindi possibile accettare certificati in un formato conforme a quanto stabilito dal medesimo Regolamento, laddove però riportassero le serie di dati ivi indicate.

Per i certificati rilasciati dagli Stati terzi individuati dall’ordinanza del Ministro del 18 giugno c.a., si chiede ai soggetti deputati ad effettuare i controlli di verificarne autenticità, integrità e lingua di rilascio ai sensi dell’Ordinanza del ministro della salute del 18 giugno 2021.

Digital Passenger Locator Form

Per tutti gli ingressi dall’estero, si rammenta, che per finalità di sanità pubblica è obbligo di legge anche il completamento della Digital Locator Passenger Form (AdPLF) da parte del passeggero e altresì la sua verifica da parte del vettore all’atto dell’imbarco.

Nel caso in cui il passeggero – a causa di impedimenti tecnologici – non abbia completato il dPLF, il vettore dovrà acquisire da parte dello stesso l’autodichiarazione cartacea, verificarne la corretta compilazione (ossia che il modulo sia leggibile e compilato in ogni sua parte) e conservandola per almeno 30 giorni ai sensi dell’art.52 comma 1 DPCM del 2 marzo 2021.

In caso di riscontro di un caso positivo che ha viaggiato a bordo di mezzo di trasporto pubblico, insieme alla Lista Passeggeri sarà necessario trasmettere tempestivamente all’Autorità sanitaria anche tutte le autodichiarazioni cartacee relative a quel viaggio.

Infine, si ricorda che per poter garantire un efficace contact tracing dei contatti in-flight di un
caso positivo, risulta indispensabile per questa Autorità sanitaria conoscere il numero di posto
che ciascun passeggero ha realmente occupato durante il volo. Pertanto, il vettore dovrà sempre
essere in grado di tracciare e dimostrare eventuali cambi di posto avvenuti durante tutte le fasi
del volo che dovranno essere comunque sempre scoraggiati, pena la messa in quarantena per tutti
i passeggeri del volo qualora non fosse possibile individuare effettivamente i contatti stretti.

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