Un nostro lettore, pensionato, chiede se, secondo la normativa vigente, possa svolgere attività lavorative retribuite.
L’argomento è stato già trattato sul nr. 28_2024 del notiziario Flash.
Le pensioni di vecchiaia, le pensioni di anzianità e le pensioni/assegni di invalidità, liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
La totale cumulabilità con i redditi da lavoro è stata estesa dal 2009 a tutte le pensioni di anzianità, ai trattamenti di prepensionamento ed alle pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo, a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima e della Gestione Separata.
Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro dipendente e autonomo opera per i trattamenti pensionistici di inabilità (pensione di privilegio, dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e quella relativa alle mansioni).
Tali trattamenti pensionistici sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50%.
In sede di compilazione online dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione.
I limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro permangono per:
- le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidati con meno di 40 anni di contribuzione, e in presenza di reddito da lavoro dipendente che superi il trattamento minimo annuo;
- le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidati con meno di 40 anni di contribuzione, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994, e in presenza di reddito da lavoro autonomo che superi il trattamento minimo annuo;
- le pensioni di anzianità liquidate a favore di lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
La trattenuta, nei casi previsti, è effettuata sulla retribuzione a cura del datore di lavoro al quale il lavoratore deve dichiarare la propria qualità di pensionato.
Per i titolari di assegno di invalidità che continuano a lavorare sono previste una riduzione per incumulabilità con i redditi da lavoro introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (che opera indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per liquidare l’assegno ed eventuali successivi supplementi) e una trattenuta per incumulabilità con i redditi da lavoro, se la pensione è liquidata con meno di 40 anni di contributi (computando anche i periodi riconosciuti a supplemento) e se l’importo dell’assegno ridotto per applicazione della legge 335/1995 resta comunque superiore al trattamento minimo.
La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa sia dipendente sia autonoma svolta in Italia o all’estero e con l’iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
La pensione di invalidità liquidata con decorrenza entro il 1° luglio 1984 è soggetta a una particolare disciplina in materia di cumulo con i redditi da lavoro.
La pensione anticipata precoci non è cumulabile, dalla data di decorrenza, con i redditi di lavoro subordinato e autonomo prodotti in Italia e all’estero, per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.
Le pensioni quota 100 e successive modifiche e la pensione anticipata flessibile non sono cumulabili con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione.
I titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità e di inabilità degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici assoggettati al regime di incumulabilità devono presentare la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF.
Il lavoratore che non consegna al proprio ente previdenziale la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo è obbligato al versamento della somma pari all’importo annuo della pensione, percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione.
Sono inoltre previste sanzioni a carico del datore di lavoro e del lavoratore subordinato inadempienti alle norme sull’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente.
(Fonte: INPS)