Computo del servizio militare di leva nella Polizia di Stato, in qualità di ausiliario, ai fini del Trattamento di fine servizio

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In relazione a quanto riportato nel precedente numero di questo notiziario, al riguardo del computo del servizio militare di leva nel trattamento fi fine servizio (TFS), si chiarisce che quando si parla di servizio di leva si intende anche e soprattutto quello svolto nella Polizia di Stato in qualità di Agente ausiliario.

Ricordiamo che il servizio militare di leva in Polizia, in qualità di Guardia di Pubblica Sicurezza Ausiliaria, è stato istituito con la Legge 8 luglio 1980, n. 343.

La figura dell’agente ausiliario è stata riordinata principalmente attraverso la Legge 1° aprile 1981, n. 121 (in particolare agli articoli 47 e 48), che ha rimodellato l’intera struttura della nuova Polizia di Stato.

Il servizio di leva nella Polizia di Stato (come ausiliario) è stato possibile fino al 31 dicembre 2004, anno in cui è entrata in vigore la legge n. 226/2004, che ha sospeso la leva obbligatoria in Italia a partire dal 1º gennaio 2005. la figura del poliziotto ausiliario è stata introdotta con la Il

Il servizio svolto in qualità di ausiliario, pertanto, dovrebbe essere valorizzato automaticamente in sede di comunicazione e quantificazione del TFS. Tuttavia, in alcune sedi di servizio, gli uffici amministrativo contabili dell’Amministrazione, facendo riferimento ad una vecchia circolare della Funzione Pubblica, potrebbero pretendere un’istanza da parte del dipendente interessato. Per tale ragione, si consiglia di verificare e produrre eventualmente una domanda in tal senso.

Un’istanza sarà comunque necessaria per la valorizzazione, a titolo oneroso, ai fini del TFS, del servizio militare svolto e concluso prima del 31 gennaio 1987.

Anche in questo caso, si consiglia di relazionarsi con l’ufficio amministrativo contabile di riferimento.

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