Congedo e riposo solidale

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L’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 che rende esecutivo l’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile per il Triennio 2019-2021, ha recepito la disciplina di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 relativa alla possibilità di cedere, a titolo gratuito, i riposi e le ferie maturati ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a quest’ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, rimettendo alla contrattazione di comparto la definizione della misura, delle condizioni e delle modalità di accesso al beneficio.

La disposizione contrattuale istituisce, dunque, anche per i lavoratori della Polizia di Stato, l’istituto del congedo e riposo solidale che consente al personale, fino alla qualifica di commissario capo ed equiparate, di cedere e ricevere, dai colleghi appartenenti alla medesima Forza di polizia, giornate di congedo solidale per assistere i figli minori che necessitano di cure costanti.

In particolare, l’articolo 22, al comma 2, lettera b), prevede che la cessione può essere effettuata, sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite dall’Amministrazione, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore della disposizione, a seguito di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo sindacale recepito con il d.P.R. n. 57 del 2022.

Con le medesime procedure devono essere stabilite, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 22, le modalità di restituzione dei giorni ricevuti e non più necessari al cessionario, se ancora utilmente fruibili secondo i termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali.

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Possono essere ceduti i giorni di congedo ordinario, spettanti e non ancora fruiti ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, eccedenti le quattro settimane annue, ritenute assolutamente necessarie per assicurare al personale, anche in considerazione della specificità delle funzioni e dei compiti svolti, un effettivo reintegro delle energie psicofisiche, coerentemente con quanto previsto dal successivo articolo 28 in materia di congedo ordinario, nonché le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Possono, quindi, essere cedute le giornate di congedo ordinario dell’anno in corso, ovvero quelle per le quali non sia ancora trascorso il termine di diciotto mesi successivi all’anno di spettanza, ai sensi del citato articolo 9 del d.P.R. n. 39 del 2018.

Il dipendente, in relazione a ogni annualità di congedo può cedere solo la parte residua, rispetto alle quattro settimane, quantificabile in 20 e 24 giorni, rispettivamente, nell’ipotesi di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni con le connesse variazioni nel caso in cui abbia prestato servizio in uffici, con diversa articolazione oraria, nel corso del medesimo anno.
Con particolare riferimento alle modalità di cessione del congedo solidale, la disposizione stabilisce espressamente che essa:

  1. è a titolo volontario e gratuito;
  2. K non può essere sottoposta a condizione o a termine;
  3. non è revocabile;
  4. avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali.

Quanto, invece, alle modalità di ricezione del congedo solidale, la norma prescrive che il dipendente “ricevente”:

  1. deve presentare adeguata certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, comprovante la necessità di cure costanti del figlio minore in relazione alle sue particolari condizioni di salute;
  2. non può richiedere più di trenta giorni per ciascuna domanda, fruibili anche consecutivamente, fino al limite massimo di centoventi giorni all’anno;
  3. può avvalersi dei giorni ceduti solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione di tutto il congedo ordinario a lui spettante, dei riposi di cui alla legge n. 937 del 1977, ovvero di eventuali giorni precedentemente ricevuti, qualora risulti già destinatario di analoghe cessioni.

L’ istituto, come già detto, è oggetto di contrattazione integrativa e, in data 30 giugno 2022, è stato sottoscritto un primo Accordo tra l’amministrazione e le OO.SS. rappresentative. In tale contesto è stato deciso che, in via generale, l’istituto del congedo e riposo solidale è curato dall’Amministrazione mediante un sistema centralizzato, a gestione informatizzata, operante presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato (DAGEP), nel quale confluiscono, in forma anonima le cessioni e le richieste di congedo solidale.

In via residuale, l’Accordo ha previsto anche la possibilità di cedere il congedo solidale in forma diretta soltanto:

  • nelle more dell’attuazione del sistema centralizzato;
  • nelle ipotesi di particolare urgenza che il sistema centralizzato non riesce a soddisfare completamente o parzialmente (ad esempio per insufficienza delle “donazioni”, ovvero per mancata corrispondenza temporale tra le esigenze del personale e le sessioni di operatività del sistema centralizzato di cui si dirà in seguito);
  • con riferimento alle giornate di congedo ordinario e di riposo di cui alla legge n. 937 del 1977 relative all’ultimo semestre dei termini stabiliti dalle disposizioni contrattuali e normative.

Pertanto, il personale che intende richiedere il congedo solidale deve presentare apposita istanza all’Ufficio di appartenenza precisando il numero di giorni, non superiore a trenta giorni, necessari per assistere il figlio minore che necessita di cure costanti corredata da adeguata certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Al riguardo, è stata predisposta una scheda da utilizzare ai fini della fruizione del beneficio in argomento, nella quale il medico della struttura sanitaria pubblica o convenzionata attesta, sulla base di criteri omogenei, le particolari condizioni di salute del minore che necessita di cure costanti.

Le istanze di congedo solidale successive alla prima seguono la procedura descritta ad eccezione di quelle connesse a patologie dichiarate non rivedibili nella citata scheda, per le quali le particolari condizioni di salute del figlio minore sono comprovate mediante il rinvio alla documentazione sanitaria già depositata.

Le giornate di congedo solidale devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che ne disciplinano la fruizione e restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che ne hanno giustificato la cessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di assegnazione (tenuto conto che l’articolo 22, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 57 del 2022 stabilisce che il congedo solidale può essere goduto solo dopo la completa fruizione dei giorni di congedo e di riposo ordinariamente spettanti) fermi restando, in capo ai beneficiari, i termini previsti dall’articolo 9 del d.P.R. n. 39 del 2018 e dall’articolo 1 della legge n. 937 del 1977, rispettivamente, per la fruizione del congedo ordinario e del riposo ceduto.

Ove cessino le condizioni che hanno legittimato la concessione del beneficio, il dipendente ricevente ha l’obbligo di comunicarlo senza ritardo all’Ufficio di appartenenza, che lo dichiara decaduto dalla facoltà di fruirne, provvedendo alla loro materiale re-immissione nel sistema centralizzato ai fini di ulteriori assegnazioni, ovvero alla restituzione, tramite il relativo Ufficio di appartenenza, al diretto interessato nell’ipotesi di cessione diretta.

La procedura di assegnazione del congedo solidale è gestita dalla DAGEP ovvero dall’Ufficio di appartenenza del richiedente qualora lo stesso usufruisca di congedo solidale ceduto direttamente.
Con particolare riferimento al funzionamento del sistema centralizzato, questo opera secondo sessioni aventi cadenza mensile, articolate in tre fasi successive:

  • una fase iniziale, della durata non inferiore a quattordici giorni, riservata alla raccolta delle richieste di assegnazione;
  • una fase centrale, della durata non inferiore a sette giorni, destinata alla raccolta delle cessioni;
  • una fase finale, dedicata all’assegnazione del congedo solidale.

Nel mese di dicembre le durate minime della fase iniziale e di quella centrale sono ridotte al fine di consentire la fruizione del congedo solidale entro l’anno in corso.

L’apertura delle varie fasi è dichiarata con congruo anticipo dalla DAGEP che rende noto, al momento dell’avvio della fase centrale, il numero di giorni complessivamente richiesti al fine di partecipare al personale le effettive esigenze dei colleghi che richiedono il congedo solidale.

Ricevuta l’istanza, l’Ufficio di appartenenza, entro la scadenza della fase iniziale di ciascuna sessione, inserisce nel sistema centralizzato una sola istanza per ciascuno dei dipendenti interessati operando le opportune verifiche finalizzate al rispetto della normativa.

Durante la fase centrale, il sistema informatizzato raccoglie cronologicamente, in forma anonima, le giornate di congedo solidale cedute; tale fase può chiudersi anticipatamente, rispetto alla durata prestabilita, qualora il numero delle giornate cedute abbia raggiunto quello delle giornate richieste.
Il personale che intende cedere giornate di congedo solidale deve comunicare, in forma scritta, all’Ufficio di appartenenza le giornate che intende cedere precisando se esse rientrano nell’annualità in corso o in quella immediatamente precedente e che si tratta di giorni spettanti, non ancora fruiti ed eccedenti le quattro settimane annue quantificate, come già accennato, nel limite minimo di venti e massimo di ventiquattro giorni in ragione dell’articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni lavorativi nel corso dell’anno.

L’Ufficio di appartenenza, contestualmente all’invio al sistema centralizzato dei giorni di congedo solidale ceduti, li cancella dalla posizione del dipendente cedente.
Nella fase finale, la DAGEP provvede ad assegnare agli Uffici di appartenenza dei richiedenti i giorni di congedo solidale, riferiti a ciascuna istanza, per essere da questi ultimi accreditati ai richiedenti.

Qualora il numero di giorni di congedo solidale offerti risulti inferiore a quello dei giorni richiesti e le istanze siano plurime, le giornate cedute sono distribuite tra tutti i richiedenti secondo i seguenti criteri:

  • assegnazione di giorni al maggior numero possibile di interessati, secondo proporzionalità rispetto all’entità della richiesta da ciascuno manifestata;
  • assegnazione, in favore di ciascun richiedente individuato, dei giorni entro i limiti delle istanze rispettivamente presentate;
  • redistribuzione dei giorni eventualmente residui attraverso meccanismi standard certificati di randomizzazione.

I giorni di congedo solidale eventualmente non assegnati nella singola sessione sono accantonati dal sistema centralizzato e riportati alla sessione successiva, ai fini del soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze; analogamente, i giorni di congedo solidale non fruiti dal dipendente ricevente entro il 31 dicembre di ciascun anno devono essere reimmessi, a cura dell’Ufficio di appartenenza, nel sistema centralizzato per essere nuovamente assegnati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che ne disciplinano la fruizione.

Le giornate di congedo ordinario relativo all’anno in corso, cedute e non riassegnate entro il 31 dicembre del medesimo anno, possono essere nuovamente attribuite e fruite entro i diciotto mesi successivi, alla luce dei principi generali di cui all’articolo 9, comma 1, del d.P.R. n. 39 del 2018.
Sono espunti automaticamente dal sistema centralizzato, in quanto non più utilmente fruibili ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del d.P.R. n. 57 del 2022:

  • i giorni di congedo ordinario, trascorso il termine di diciotto mesi dall’anno di spettanza previsto dall’articolo 9 del d.P.R. n. 39 del 2018;
  • i giorni di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, decorso il termine del 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Con riferimento, invece, alle ipotesi di cessione diretta delle giornate di congedo solidale, il personale interessato deve manifestare la propria disponibilità in forma scritta all’Ufficio di appartenenza che provvede a darne immediata comunicazione all’Ufficio di appartenenza del dipendente ricevente.

In analogia a quanto previsto nella procedura di assegnazione con sistema centralizzato:

  1. l’Ufficio di appartenenza del dipendente ricevente verifica che la certificazione comprovante lo stato di salute del minore sia rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata sulla base della scheda di cui all’Allegato n. 1, che l’istanza sia formulata con riferimento a una richiesta di congedo solidale non superiore a trenta giorni e che non sia superato il limite di centoventi giorni annui di congedo solidale prescritto dalla norma, nell’ipotesi di pregresse richieste;
  2. l’Ufficio di appartenenza del dipendente cedente, prima di trasmettere la cessione di congedo solidale, deve verificare che i giorni ceduti sono quelli ancora spettanti, non ancora fruiti ed eccedenti le quattro settimane annue, quantificate nei limiti minimo di venti e massimo di ventiquattro giorni in ragione dell’articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni nel corso dell’anno.

Anche in tale caso, i giorni di congedo solidale non goduti dal dipendente ricevente entro il 31 dicembre, se ancora utilmente fruibili secondo i termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali, devono essere restituiti al dipendente cedente, a cura degli uffici di appartenenza.

In merito all’istituto sono state diramate direttive con le circolari n. 555/VCP/27 del 27 luglio 2022 e disposizioni operative con la circolare n. 333-Gab. 0005810 del 28 ottobre 2022.

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