Un nostro iscritto ci chiede se è possibile fruire delle ferie tra due periodi di congedo straordinario frazionato per assistenza disabili, ex comma 5-ter dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 e quali sono i riflessi dell’istituto sotto il profilo economico e pensionistico.Il c
ongedo straordinario per i lavoratori dipendenti che assistono i familiari con disabilità grave è previsto comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 così come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.1B3, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011.
Premesso che durante la fruizione del congedo straordinario ex articolo 42 comma, il lavoratore non matura ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, se si vuol fruire del congedo biennale previsto dal comma 5-ter dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, in modo frazionato e utilizzare ferie e festività già maturate e non godute, è indispensabile che il lavoratore al termine di ogni periodo richiesto riprenda l’attività lavorativa. Ciò significa che tra un periodo di congedo e l’altro, deve esserci un periodo, anche breve, di attività lavorativa effettiva.
Di conseguenza dopo un periodo di congedo straordinario, è possibile fruire delle ferie previo accordo con l’amministrazione, ma per riprendere a fruire di un nuovo periodo di congedo straordinario frazionato, occorre riprendere l’attività lavorativa.
Per quel che concerne il trattamento economico e normativo, il nuovo comma 5-ter dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce che il richiedente il congedo straordinario ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento.
L’indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione e in questa definizione non sono ricomprese la tredicesima, che al pari delle voci variabili della retribuzione devono ritenersi escluse dal computo ai fini dell’indennità per congedo straordinario (Tribunale di Roma sentenza 5313/2022 del 6 giugno 2022).
I periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono computabili ai fini della pensione e della progressione di carriera (articolo 45, comma 16, del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente le disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia – circolare 333.A/9806. G.3.1/7192-2017 del 22 settembre 2017).