Il congedo straordinario previsto dalla Legge 104/1992 rappresenta un fondamentale strumento di supporto per i lavoratori che assistono familiari con disabilità grave.
Il beneficio consente ai Caregiver di prendersi cura dei propri cari assentandosi per lungo tempo senza perdere il posto di lavoro e mantenendo la retribuzione (il riferimento normativo è l’articolo 42 del Dlgs 151/2001).
La Legge 104/1992 tutela i diritti delle persone con disabilità e loro familiari, prevedendo permessi retribuiti e congedi straordinari per assisterli.
Il congedo straordinario è previsto per i lavoratori dipendenti in base alla seguente priorità:
- il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente o del convivente di fatto;
- il figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto, ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- il fratello o la sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Per poter accedere al congedo straordinario Legge 104, è necessario che il familiare assistito sia stato riconosciuto in stato di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992 e non sia ricoverato a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.
Il congedo straordinario ha una durata massima complessiva di due anni (730 giorni) nell’arco della vita lavorativa del dipendente, fruibili anche in maniera frazionata. Nel senso che può essere suddiviso in giorni interi (ma non frazionato in ore). Durante il congedo, il lavoratore ha diritto alla retribuzione e alla contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
L’indennità per il congedo straordinario è calcolata sulla base dell’ultima retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo (articolo 42, comma 5-ter, del Dlsg 51/2001). L’importo è soggetto a un limite massimo annuale, rivalutato annualmente dall’INPS.
Durante il periodo di congedo, al lavoratore vengono riconosciuti contributi figurativi validi ai fini pensionistici, garantendo così la continuità contributiva.
L’importo massimo per il 2025 è pari a 3.827,03 euro lordi al mese (57.038 euro l’anno per 13 mensilità, comprensivo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro), che corrisponde a 125,80 euro al giorno.