A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale di legittimità, il dies a quo della decorrenza dei termini di prescrizione quinquennali dei crediti di lavoro è fissato dalla cessazione del rapporto stesso, a prescindere dalle dimensioni del datore di lavoro e ogniqualvolta al rapporto non siano applicabili le tutele di cui all’art. 18, Statuto dei Lavoratori.
Il principio di diritto affermato dagli Ermellini rimette in bonis i crediti eventualmente spettanti sin dal mese di luglio 2007 ovverosia quei crediti non ancora prescritti dalla data di entrata in vigore della Legge Fornero. La ragione giuridica, che mette fine al contrasto giurisprudenziale degli ultimi anni, deve essere ricercata nelle minori tutele che la Legge Fornero e il successivo decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 hanno garantito alla stabilità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 30 settembre 2022, n. 1959, in materia di diffida accertativa di crediti da lavoro certi, liquidi ed esigibili, ha acquisito il nuovo orientamento giurisprudenziale, superando la precedente nota 23 gennaio 2020, n. 595 –, affermando che il termine di prescrizione quinquennale decorre solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.