“Daspo urbano” – Respinte le eccezioni di illegittimità Costituzionale

173

Ultimo aggiornamento 29/03/2024

Con la sentenza n. 47 depositata il 25 marzo 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, in relazione al cosiddetto Daspo Urbano.

Il DASPO urbano è una misura prevista dal D.L. n. 14/2017, art. 10 che può essere emessa dal Questore nei confronti di cittadini che minano la salute dei consociati e il decoro urbano e consiste in un divieto ad avvicinarsi a determinati luoghi della città (in particolar modo: stazioni di trasporto pubblico, porti e aeroporti, istituti scolastici e universitari, luoghi di interesse culturale e artistico).

Tale misura viene emessa a seguito dell’accertamento di determinate condotte volte a impedire l’accessibilità alle predette infrastrutture per le quali le autorità emettono un ordine di allontanamento al quale si aggiunge una sanzione pecuniaria emessa dal Sindaco che può variare dai 100 ai 300 euro.

La norma censurata era l’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del 2017).

Secondo la Corte, la norma in questione, quando subordina il DASPO alla sussistenza di un possibile pericolo per la “sicurezza”, dispone in coerenza con la natura di misura di prevenzione atipica dell’istituto e in linea, altresì, con il dettato costituzionale – intendendo per sicurezza la garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose.

Pertanto, affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto occorre, quindi, che vi sia un concreto pericolo di commissione di reati: pericolo che, in base alla lettera della norma, deve essere rivelato «dalla condotta tenuta» dal destinatario.

Viene altresì esclusa la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (articolo 3 Cost.), nonché quella della garanzia convenzionale della libertà di circolazione (articolo 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU).

In particolare, con riguardo al rilievo che sarebbe irragionevole colpire con il DASPO urbano chi, violando divieti di stazionamento e occupazioni di spazi, impedisca l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture dei trasporti – condotta normalmente priva di rilievo penale – e non invece chi, nelle stesse aree, tenga condotte penalmente rilevanti e ben più pericolose per la sicurezza (minacce, percosse, lesioni, porto di armi bianche, ecc.), il giudice delle leggi ha rilevato come si sia di fronte a una scelta espressiva dell’ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia e non manifestamente irragionevole. La selezione delle condotte cui può conseguire la misura riflette l’intento legislativo di individuare quelle tipologie di comportamenti che, sulla base dell’esperienza, contribuiscono maggiormente a creare un clima di insicurezza nelle aree considerate e che implicano una prolungata e indebita occupazione di spazi nevralgici per la mobilità o comunque interessati da rilevanti flussi di persone.

Peraltro, secondo la Consulta, il legislatore non ha mancato di prendere in considerazione condotte di diverso ordine e di rilievo penale (comprese quelle richiamate dal giudice a quo) ai fini dell’applicazione di altre figure di DASPO urbano, quali quelle previste dagli artt. 13 e 13-bis del decreto Minniti.

La Corte ha dichiarato infine inammissibili, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, le questioni aventi ad oggetto l’ordine di allontanamento per 48 ore dal luogo di commissione del fatto, che ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 10, comma 1, del decreto Minniti deve essere impartito al trasgressore dall’organo accertatore delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9.

Advertisement