Decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 4 febbraio 2025, concernente le funzioni di coordinamento di competenza della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
VISTA |
la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, concernente l’organizzazione di livello dirigenziale generale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, nonché il comma 7 secondo cui il numero e le competenze degli uffici in cui si articolano le direzioni centrali e gli altri uffici di livello dirigenziale generale del medesimo Dipartimento sono determinati con decreto adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; |
VISTO |
l’articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189 che istituisce, in seno al predetto Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere; |
VISTO |
l’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78 che individua gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola il citato Dipartimento della pubblica sicurezza; |
VISTO |
l’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 78 del 2019, secondo cui i Dipartimenti del Ministero dell’interno si articolano in uffici di livello dirigenziale non generale nel numero massimo di 474; |
VISTO |
il decreto del Ministro dell’interno 6 febbraio 2020, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che determina il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articolano le direzioni centrali e gli altri uffici di livello dirigenziale generale del predetto Dipartimento della pubblica sicurezza; |
VISTO |
il decreto del Ministro dell’interno 14 aprile 2022, che individua i posti di funzione riservati, nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ai Funzionari delle qualifiche dirigenziali non generali della Polizia di Stato; |
VISTO |
il documento in forma di pubblicazione n. 557/ST/204.1.04.0 prot. n. 0007143 del 12 agosto 2021, recante: “Linee guida in materia di principi e procedure concernenti l’ordinamento del Dipartimento della pubblica sicurezza” (edizione 2021); |
RITENUTA |
la necessità di ridefinire le forme attraverso le quali la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere coordina le attività degli Uffici immigrazione delle Questure, al fine di rafforzarne ulteriormente l’azione di impulso e di raccordo; |
INFORMATE |
le Organizzazioni Sindacali del personale; |
DECRETA
Art. 1
(Ambito di applicazione e definizioni)
- 1. Il presente decreto reca modifiche al decreto del Ministro dell’interno 6 febbraio 2020, concernenti le formule organizzative secondo le quali la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere esercita le funzioni di coordinamento, raccordo e impulso nei riguardi degli Uffici immigrazione delle Questure.
Art. 2
(.Modifiche concernenti le funzioni di coordinamento di competenza della Direzione centrale
dell’immigrazione e della polizia delle frontiere)
- 1. All’articolo 100 del decreto del Ministro dell’interno 6 febbraio 2020, il comma 1 è sostituito dal seguente: “La Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere svolge compiti di impulso, coordinamento e raccordo degli uffici immigrazione delle Questure, nonché degli uffici della Specialità della polizia di frontiera. A tal fine, assicura il coordinamento delle attività operative per il contrasto dell’immigrazione irregolare; nonché delle attività operative di polizia di frontiera e di sicurezza degli scali aeroportuali e marittimi; provvede allo svolgimento delle connesse attività amministrative; svolge le attività di cooperazione internazionale di polizia, per gli aspetti di specifica competenza che non rientrano nelle attribuzioni demandate al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale.”.
- 2. All’articolo 102 del citato decreto del Ministro dell’interno 6 febbraio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da “Il Servizio immigrazione” a “linee guida in materia” sono sostituite dalle seguenti: “Il Servizio immigrazione svolge compiti di impulso, coordinamento e raccordo degli uffici immigrazione delle Questure; a tal fine, provvede al coordinamento delle attività anche di natura operativa finalizzate al contrasto dell’immigrazione irregolare e a garantire il regolare soggiorno nel territorio dello Stato dei cittadini stranieri, definendo altresì d’intesa con l’Ufficio affari generali, le linee guida in materia;”;
b) al comma 2:
- 1) alla lettera a), le parole da “1A Divisione” a “dei permessi di soggiorno;” sono sostituite dalle seguenti “1A Divisione: assicura compiti di impulso, coordinamento, raccordo ed indirizzo degli uffici immigrazione delle Questure per quanto concerne le procedure amministrative finalizzate all’emissione dei permessi di soggiorno;”;
- 2) alla lettera b), le parole da “2A Divisione” a “di espulsione e allontanamento” sono sostituite dalle seguenti: “2A Divisione: assicura compiti di impulso, coordinamento, raccordo ed indirizzo degli uffici immigrazione delle Questure per quanto concerne le procedure amministrative finalizzate all’emissione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento;”.
Art. 3
(Disposizioni finali e transitorie)
- 1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- 2. Il presente decreto entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla data di registrazione presso la Corte dei Conti.
Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.