Decreto assetto articolazioni periferiche Amm.ne pubblica sicurezza – differimento entrata in vigore

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Prot. 557/ST/205.12

Decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 28 giugno 2022, di determinazione dell’assetto ordinativo, dei compiti, delle linee di dipendenza e delle dotazioni organiche delle articolazioni periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, adottato ai sensi degli articoli 3-bis, comma 4, 4, comma 4, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001- Differimento dell’entrata in vigore.

Si fa seguito a nota n. 557/ST/205.05 del 10 agosto 2022. con la quale è stato diramato il decreto in oggetto indicato ed illustrate le disposizioni relative all’organizzazione degli uffici territoriali, fornendo alle SS.LL. le relative indicazioni operative.

Come noto, il suindicato atto ordinativo sarebbe dovuto entrare in vigore il prossimo 21 luglio, ossia, a norma dell’art. 164 del medesimo provvedimento. decorsi dodici mesi dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti, intervenuta in data 21 luglio 2022.

Tuttavia alla luce di una serie di modifiche legislative, sopravvenute nelle more dell’entrata in vigore del decreto direttoriale del 28 giugno 2022, in materia di potenziamento degli organici della Polizia di Stato e di dimensionamento delle sedi delle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, si è reso inevitabile il differimento dell’entrata in vigore del decreto di riorganizzazione territoriale, al fine di soddisfare l’esigenza di disporre dei tempi necessari per l’adozione delle iniziative di modifica dell’assetto ordinativo dallo stesso decreto delineato, per le quali si prevede ora un termine finale di completamento fissato al 3I dicembre 2024.

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Ci si riferisce, nel dettaglio. al Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito. con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il cui articolo 17-bis, comma 2. lett. b). ha modificato, per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, le Tabelle A, allegate ai Decreti del Presidente della Repubblica n. 335. n. 337 e n. 338 del 1982 e, da ultimo, al Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44. convertito, con modificazioni. dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, il quale, all’articolo 15, ha ulteriormente modificato. per le medesime esigenze di potenziamento degli organici, le predette Tabelle A. ed ha elevato a Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza il livello di preposizione alle Questure di Ancona. L’Aquila, Perugia e Potenza.

Pertanto lo scrivente in data 5 luglio 2023 ha adottato il provvedimento che si allega, registrato in data 13 luglio u.s, dalla Corte dei Conti, con il quale si dispone che l’entrata in vigore del Decreto del Capo della Polizia 28 giugno 2022. ai sensi dell’art. 164, comma I, è differita fino agli interventi di adeguamento conseguenti alle modifiche normative sopra indicate, da adottarsi entro il 31 dicembre 2024.

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTA la legge I aprile 1981, n. 121, recante il “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”;

VISTO l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, secondo cui la costituzione e l’ordinamento, incluse le dotazioni di personale e di mezzi, degli uffici, centri e istituti periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, con funzioni finali e con funzioni strumentali e di supporto, di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, sono determinati con decreto del Capo della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante l’“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia” e, in particolare, la Tabella A, concernente, tra l’altro, i livelli, a decorrere dal | gennaio 2027, delle dotazioni organiche della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e degli altri ruoli del personale che espleta funzioni di polizia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante l’“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica” e, in particolare, la Tabella A, concemente, tra l’altro, i livelli, a decorrere dai 1° gennaio 2027, delle dotazioni organiche della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato e degli altri ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante l’“Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato” e, in particolare, la Tabella A che stabilisce, tra l’altro, la dotazione organica delle carriere dei Medici e dei Medici veterinari della Polizia di Stato;

VISTO l’articolo 6, commi 2-bis e 2-ter, della legge 31 marzo 2000, n. 78, che istituisce l’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, rimettendo la determinazione delle articolazioni interne e delle relative competenze ad un decreto del Ministro dell’interno;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma I, della legge 31 marzo 2000, n. 78”;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “De/eghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 8, commi |, lettera a), S e 6;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma |, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, în materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che reca le disposizioni transitorie relative all’attuazione della revisione delle carriere e dei ruoli della Polizia di Stato, disciplinata dal medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017,

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma |, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”,

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo I, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma |, lettera a).
della legge ? agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l’articolo 37-bis, che ha modificato le Tabelle A, allegate ai decreti del Presidente della Repubblica n, 335 e n. 337 del 1982: VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024″, e, in particolare, l’articolo 1, comma 961-bis, introdotto dall’articolo 17-bis, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che, alle lettere a), b) e c), per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, ha modificato le citate Tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica n.
335, n. 337 e n. 338 del 1982;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l’articolo 15, che ha, tra l’altro, sostituito, per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, le Tabelle A, allegate ai decreti del Presidente della Repubblica n. 335, n. 337 e n. 338 del 1982, ed elevato a dirigente generale di pubblica sicurezza il livello di preposizione alle Questure di Ancona, L’Aquila, Perugia e Potenza;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante “Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”;

VISTI i vigenti decreti, con i quali, è stata definita, nel tempo, l’organizzazione dei predetti’ uffici e reparti periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all’articolo 2, comma |, del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 15 agosto 2017, recante: “Direttiva sui comparti di specialità delle Forze dì polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 6 febbraio 2020, che stabilisce, in attuazione dell’articolo 5, settimo comma, della legge n. 121 del 1981, il numero e le competenze dei servizi, delle divisioni e degli uffici di pari livello in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 14 aprile 2022, di individuazione dei posti di funzione assegnati, nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, alle qualifiche di livello dirigenziale non generale delle carriere dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, dei Funzionari tecnici, dei Medici e dei Medici veterinari della Polizia di Stato, tenuto conto dei livelli delle dotazioni organiche stabilite a decorrere dal | gennaio 2027,

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 12 gennaio 2023, con il quale è stato rielaborato il piano programmatico pluriennale di cui all’articoto 2, comma |, lettera ii), numero 7, del decreto legislativo n. 95 del 2017, da rimodulare in conseguenza degli incrementi organici previsti dall’articolo 15, comma I, del citato decreto-legge n. 44 del 2023;

VISTO il proprio decreto del 28 giugno 2022, con il quale, in attuazione dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono stati definiti l’ordinamento, l’organizzazione e le competenze delle articolazioni periferiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato, nonché le dotazioni organiche assegnate a ciascuna delle predette articolazioni a decorrere dal 1 gennaio 2027;

VISTO in particolare l’art. 164 del suindicato decreto, il quale stabilisce che il provvedimento entri in vigore decorsi dodici mesi dalla data di registrazione da parte delia Corte dei Conti, intervenuta in data 21 luglio 2022, ad eccezione delle disposizioni di cui al titolo III, capo I, al titolo V, capo III, e al titolo [X, che sono entrate in vigore decorsi 90 giorni dalla predetta data di registrazione;

RAVVISATA la necessità, alla luce delle intervenute modifiche normative concernenti gli incrementi di organico dei diversi ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato e l’elevazione del livello di preposizione di alcune Questure, di adottare le conseguenti iniziative di adeguamento dell’assetto ordinativo delle articolazioni periferiche e delle relative dotazioni organiche, definiti dal predetto decreto del 28 giugno 2022, anche tenuto conto delle esigenze funzionali e operative rappresentate dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza;

RITENUTA la sussistenza della particolare urgenza di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’interno:

DECRETA

Art. 1
(Differimento dell’entrata in vigore del Decreto direttoriale 28 giugno 2022)

1. L’entrata in vigore del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 28 giugno 2022, prevista dall’art.164, comma I, del citato provvedimento, è differita fino agli interventi di adeguamento dell’assetto ordinativo e delle relative dotazioni organiche delle articolazioni periferiche, conseguenti alle modifiche normative di cui in premessa, da adottarsi entro il 31 dicembre 2024.

2. Resta fermo quanto previsto dal citato art. 164, comma I, in merito all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, al Titolo V, Capo III e al Titolo IX del medesimo decreto.

Art. 2
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3
(Norme finali e transitorie)

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti,

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

PDF DECRETO

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