Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18. Particolari forme di congedo straordinario.

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    Riportiamo il testo della lettera inviata dal SIULP FD al Pref. Franco Gabrielli, Capo della Polizia, in data 19 marzo u.s.:

    “Signor Capo della Polizia,

    chiediamo il Suo autorevole intervento per dirimere dubbi interpretativi in merito a una disposizione normativa, la cui applicazione potrebbe creare importanti ricadute economiche, in senso negativo, nei confronti di tutto il personale della Polizia di Stato e di tutte le altre Forze di Polizia.

    Ci si riferisce all’applicazione dell’art. 25 del D.L. in oggetto indicato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo u.s.

    In tale articolo viene introdotta una figura speciale di congedo, valevole dal 5 marzo u.s. e applicabile ai dipendenti pubblici “in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado”.

    Detto articolato richiama le disposizioni del precedente art. 23 per quanto attiene allo specifico congedo e relative indennità, nonostante la disposizione dell’articolo richiamato afferisca ai dipendenti privati.

    Dalla lettura della norma potrebbe essere possibile interpretare che a tutti i dipendenti pubblici, compreso quelli del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, per effetto del combinato disposto,  si applichi una normativa prevista per i lavoratori privati istituendo una speciale forma di congedo, applicabile ai genitori che hanno figli di età non superiore ai 12 anni per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per la quale è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione.

    In realtà, la possibilità di fare ricorso al congedo straordinario per assistere i figli minori era stata espressamente richiamata nella circolare 0003455 del 7 marzo u.s. a firma del Direttore Centrale per le Risorse Umane.

    Nella quale, giustamente, nel richiamare l’attenzione dei Dirigenti sulla necessità di valutare quanto più possibile in maniera favorevole le istanze presentate dal personale per varie motivazioni, si disponeva di tenere in separata trattazione, ai fini amministrativo contabili, le istanze di congedo straordinario presentate per l’emergenza in atto.

    Tra le motivazioni elencate era espressamente indicata la possibilità di concedere il congedo straordinario nei casi in cui entrambi i genitori lavorassero considerata la chiusura delle scuole per effetto dei provvedimenti adottati dal Governo.

    Per tale motivo i Dirigenti hanno concesso già periodi di C.S., e stanno ancora valutando con la dovuta positiva attenzione, tutte le istanze presentate dal personale in tal senso. Istituto, è bene sottolinearlo, preferito a periodi di congedo ordinario attesa la contingenza del momento, che, però, per effetto della possibile interpretazione della disposizione introdotta dal richiamato D.L., potrebbe comportare una decurtazione del 50% della retribuzione. Decurtazione che non opererebbe qualora si fosse fatto ricorso al C.S. per gravi motivi nell’ambito dei 45 giorni contrattualmente previsti.

    Tutto ciò rende urgente e indifferibile una chiara e univoca interpretazione di come l’Amministrazione interpreterà la suddetta norma considerate le ripercussioni negative che se ne potranno subire a livello economico. L’urgenza scaturisce dalla necessità di fornire ai Dirigenti la giusta interpretazione del dettame normativo in modo che gli stessi possano, a loro volta, informare il personale dei risvolti economici che la loro scelta comporterà e quindi di valutare la possibilità di preferire il ricorso ad altre forme di congedo.

    Allo stesso modo, sempre laddove prevalga un’interpretazione restrittiva della norma, chiediamo un Suo autorevole intervento per farsi portavoce della problematica con  l’esecutivo, affinché si possa valutare la predisposizione di una differente previsione normativa, in sede di conversione del citato D.L., che tenga conto della specificità del Comparto e della maggiore esposizione cui sono tenuti gli appartenenti delle Amministrazioni in parola, essendo le stesse impegnate in prima linea contro la diffusione epidemiologica al pari del personale medico e sanitario sul fronte della cura di chi è stato già contagiato.

    Sapendo di poter confidare nella sua consueta attenzione e sensibilità sulle problematiche che attengono al personale, si porgono cordiali saluti e sensi di elevata e rinnovata stima.”

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