Diritto alla riservatezza per le vittime di violenza sessuale

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L’Autorità Garante ha emanato specifici provvedimenti di avvertimento volti a richiamare l’attenzione sull’esigenza di rispettare i parametri normativi a difesa delle vittime di violenza sessuale. La diffusione dei dati personali, ha ricordato il Garante, oltre che in contrasto con la normativa in materia di protezione dei dati personali, viola un preciso precetto penale (art. 734 bis c.p.).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un’istruttoria nei confronti dei siti che hanno diffuso le generalità della vittima della violenza sessuale di Palermo. L’Autorità si “riserva”, inoltre, di adottare i provvedimenti ritenuti necessari e di informarne l’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Nonostante le regole deontologiche dei giornalisti impongano chiaramente di rappresentare fatti di cronaca di questa gravità senza indugiare in dettagli che possano portare a individuare le vittime di violenza, si sono registrati diversi casi in cui l’informazione è stata da subito caratterizzata da un eccesso di particolari e da una morbosa attenzione sulla vicenda.

L’Autorità ha evidenziato, inoltre, il rischio che la pubblicazione dei nomi e cognomi dei violentatori finisca per rendere comunque identificabile in via indiretta la vittima della violenza.

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Il rischio che del Garante riguarda quindi nuovamente tutti gli operatori dell’informazione e, più in generale, chiunque ritenga di occuparsi pubblicamente della vicenda, ad astenersi dall’ulteriore divulgazione delle generalità della vittima e ad adottare forme di comunicazione coerenti con la tutela della dignità della persona, evitando di aggiungere – seppur involontariamente – violenza a violenza.

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