Diritto allo studio – Quesito

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N. 555/RS/01/80/2/5394

Diritto allo studio – Quesito. (Rif. nota n.ro 516/SN del 7 maggio 2019)

Si fa riferimento alla nota in epigrafe, con la quale sono stati posti i seguenti quesiti volti a conoscere:

1. se possano essere riconosciute le 150 ore per studio – con relative modalità – ai dipendenti iscritti ai c.d. “corsi singoli” universitari, al termine dei quali viene rilasciato un credito formativo e non un titolo di studio in senso stretto, e se per il sostenimento dei relativi esami possa essere utilizzato il congedo straordinario per esami;

2. quale istituto possa essere utilizzato in occasione del sostenimento della prova conclusiva di un master universitario.

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Con Riguardo al primo quesito, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che in ossequio alle vigenti disposizioni in materia, il beneficio delle 150 ore di permessi retribuiti può essere concesso per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di scuola media superiore od universitario, nonché per la partecipazione a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche parificate, ovvero a corsi organizzati dagli enti pubblici territoriali nonché da Aziende Sanitarie Locali, sempreché al termine degli stessi venga rilasciato all’interessato un titolo di studio avente valore legale o un attestato professionale riconosciuto dall’ordinamento pubblico.

Per ciò che attiene alla possibilità di concedere le 150 ore per lo studio finalizzate alla frequenza di un corso singolo universitario, la stessa Direzione Centrale ha affermato di non rilevare, nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti prima descritti, con particolare riferimento al necessario rilascio di un “titolo” in senso stretto.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di utilizzare, in occasione del sostenimento dei relativi esami dei predetti corsi singoli, il congedo straordinario di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 3/1957.

Infine, attesa l’assenza dei presupposti per la concessione delle 150 ore per lo studio, non si ritiene poter escludere, tuttavia, la possibilità di utilizzare, nel caso di specie, il congedo per la formazione ex art. 5, legge 8.3.2000, n. 53 e art. 20, d.P.R. 18.6.2002, n. 164, da ultimo illustrato dalla circolare n. 333-A/9805.C.I/79 del 9 gennaio 2009, trattandosi di attività formativa “… diversa da quelle finalizzate o poste in essere dall’Amministrazione”, come previsto dalla normativa in materia.

Per quanto riguarda il secondo quesito, viene confermata la possibilità di avvalersi delle quattro giornate precedenti al sostenimento dell’esame finale, trattandosi di prova rientrante nell’ambito degli “…esami post-universitari”, così come previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 170/2007.

Peraltro, in linea con il parere espresso dalla Commissione Paritetica del 9 aprile 2008, poi recepito nella circolare n. 557/RS/CN/10/0734 del 18 marzo 2009, non sembra potersi escludere, in astratto, la possibilità di utilizzare la fruizione delle 150 ore anche in forma cumulativa, “…fermo restando l’onere di documentazione delle esigenze a carico dell’interessato”.

Resta fermo, tuttavia, che la possibilità di comprovare, con il sostenimento dell’esame finale, le ore di permessi studio fruite in forma cumulativa, risulta ammessa unicamente “…per la redazione della tesi di laurea…”, come si evince dal tenore letterale della suddetta circolare, da intendersi quale titolo universitario in senso stretto e non post universitario.

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