Elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80%

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Ultimo aggiornamento 26/05/2023

Elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per un mese e fino al sesto anno di vita del bambino

L’INPS ha diramato chiarimenti in relazione all’applicazione dell’articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che prevede l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino.

Poiché da tempo circolavano autorevoli voci secondo le quali il Dipartimento della P.S. riteneva che il beneficio non fosse applicabile al personale del comparto sicurezza in ragione del fatto che l’indennità di congedo parentale in argomento è già indennizzata al 100 per cento per i primi 45 giorni attraverso l’istituto del congedo straordinario e che l’applicazione del nuovo articolo 34 comporterebbe dunque l’aggiunta ai 45 giorni interamente indennizzati di ulteriori 30 giorni indennizzati all’80 per cento, il 2 maggio scorso, la Segreteria Nazionale ha inoltrato all’Ufficio Relazione Sindacali una nota con la quale si chiedeva di conoscere la posizione Ufficiale dell’Amministrazione in ordine all’applicazione, al personale della Polizia di Stato delle modifiche incidenti sugli articoli 32 e 34 del decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001.

L’Amministrazione, con la circolare 555/V-RS/Area 2^ prot.0005041 del 23 maggio 2023, in relazione all’applicabilità al personale della Polizia di Stato dei benefici previsti dalla normativa ha comunicato che la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha rappresentato che, da informali contatti intercorsi tra i competenti Uffici economici del Dipartimento e “NOIPA”, “sembrerebbe essere emerso che il beneficio economico in esame non trovi applicazione nei confronti del personale appartenente al “Comparto Sicurezza e Difesa e, più in generale, al pubblico impiego” e di aver, in tal senso formulato un quesito all’Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze- Ragioneria Generale dello Stato.

In attesa di conoscere l’esito degli approfondimenti richiesti, al momento possiamo solo limitarci a osservare che il testo originario dell’articolo 34 del decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001 riguardava anche il personale del nostro comparto e che le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 non sembrano comportare l’ingresso di disposizioni che ne escludono l’applicabilità ai lavoratori del Comparto sicurezza. Invero, anche le direttive emanate dall’INPS, oggetto della presente trattazione, non sembrano escludere il nostro comparto dall’applicazione del beneficio che ci occupa, dal momento che la stessa INPS, con la circolare numero 45 del 16 maggio 2023 (inserire link) afferma chiaramente che il beneficio previsto dal nuovo testo dell’articolo 34 del decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001 è applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

In questa sede, in attesa che venga svelato l’arcano riteniamo opportuna, una ricognizione conoscitiva dei contenuti della circolare dell’INPS con particolare riguardo alla Platea dei destinatari, la decorrenza del beneficio, le modalità di presentazione della domanda e le istruzioni operative per gli uffici amministrativi.

La fonte normativa, come già detto è l’articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 disponendo l’elevazione, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

La circolare precisa che la previsione, che opera in alternativa tra i genitori e trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Avendo il legislatore modificato il solo articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, l’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti con esclusione tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata).  Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

La circolare spiega che:

la nuova norma non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione ma dispone solo l’elevazione dell’indennità all’80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.
il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista nel novellato articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Allo scopo di favorire una più agevole comprensione dell’operatività della nuova disposizione, la circolare INPS contiene alcuni esempi che di seguito riportiamo:

due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all’80%. I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese indennizzabile all’80% dei genitori.
Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del D.lgs n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio (o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito:

un mese è indennizzato all’80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita – o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento – del minore);
8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.
Atteso che il legislatore ha previsto un termine entro cui fruire dell’indennità all’80% della retribuzione più breve rispetto al termine di 12 anni di vita (o 12 anni dall’ingresso in famiglia) del minore, è confermato il criterio cronologico di indennizzo già previsto per i periodi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione.

Conseguentemente, fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne:

i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione (cfr. l’art. 34, comma 3, del T.U.).
L’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità in trattazione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.

La nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.

L’Istituto, inoltre, evidenzia che il comma 359 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022, si riferisce al generale congedo di paternità disciplinato nel Capo IV del T.U.; ne consegue che il diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.lgs n. 151/2001 oppure di congedo di paternità alternativo ai sensi dell’articolo 28 del medesimo decreto legislativo.

Considerato, inoltre, che il mese di congedo parentale all’80% spetta solo ai lavoratori dipendenti, si precisa che, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre (in quanto la legge di Bilancio 2023 si riferisce alla sola fine del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti di cui al Capo III del T.U.), rilevando, invece, il solo termine finale del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis, 28 e 31 del T.U.

Al fine di rendere più chiari i criteri di operatività della norma, la circolare riporta alcuni esempi.

ESEMPIO A)

Figlio nato il 15 novembre 2022;
la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 15 febbraio 2023;
il padre ha fruito di 15 giorni di congedo parentale dal 16 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (indennizzati al 30% della retribuzione);
il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 15 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023.
Il mese di congedo parentale fruito nel 2023 dal padre è indennizzato all’80% della retribuzione, in quanto il congedo di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2022 e non risulta essere stato fruito dalla coppia il mese di congedo indennizzato introdotto dalla legge di Bilancio 2023. Ne consegue che alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo stato il mese di congedo parentale indennizzabile all’80% della retribuzione già fruito dal padre.

ESEMPIO B)

Madre lavoratrice dipendente fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2022 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2023;
il padre lavoratore dipendente fruisce di 3 mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi 3 mesi non trasferibili all’altro genitore);
il padre fruisce, inoltre, di 1 mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2023 al 9 febbraio 2023.
Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2023 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro (primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del T.U.).

La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio).

ESEMPIO C)

figlio nato il 15 agosto 2022 e contemporaneo decesso della madre lavoratrice dipendente;
il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2022;
il padre fruisce altresì di 5 giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2022 e di altri 5 giorni dal 9 al 13 gennaio 2023, adempiendo in tale modo all’obbligo di fruire di 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del T.U. entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2022 – 15 gennaio 2023).
Il padre ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022.

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

tramite il portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

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