Modifiche all’art. 34. Trattamento economico congedo parentale

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Art. 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. — Modifiche all’art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, relativamente al trattamento economico del congedo parentale.

Si fa riferimento ai numerosi quesiti volti ad ottenere chiarimenti circa l’applicabilità al personale della Polizia di Stato dei benefici previsti dalla normativa in oggetto indicata.

Al riguardo, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha rappresentato che, da informali contatti intercorsi tra i competenti Uffici economici del Dipartimento e “NoiPA”, sembrerebbe essere emerso che il beneficio economico in esame non trovi applicazione nei confronti del personale appartenente al “Comparto Sicurezza e Difesa” e, più in generale, al pubblico impiego.

Pertanto – nel presupposto che la novella si innesta su una disposizione, l’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, che si rivolge a tutti i genitori lavoratori, senza distinzione tra dipendenti pubblici e privati e che sembrerebbe, quindi, prima facie, che il novum normativo apportato dalla legge n. 197 del 2022 vada ad aggiungersi alla disciplina speciale, e di maggior favore, già prevista per i dipendenti di questa Amministrazione — si è provveduto ad interessare, con un apposito quesito, l’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico, presso il Ministero dell’ Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

Si fa riserva, pertanto, di far conoscere gli esiti del parere finalizzato a dirimere la questione circa l’applicabilità della novella normativa in oggetto al pubblico impiego e, segnatamente, nei riguardi del personale delle Forze di polizia.

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