Emersione dei lavoratori irregolari.Pubblicato il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012

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Ultimo aggiornamento 08/08/2015

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 che – in attuazione della direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l’immigrazione illegale – introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il nuovo provvedimento prevede delle ipotesi aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare (reato già previsto dalla normativa italiana all’articolo 22, comma 12 del Testo Unico sull’immigrazione) e, nello specifico, nel caso in cui esso sia caratterizzato da “particolare sfruttamento”, ovvero quando:

– vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;

– vengano occupati minori in età non lavorativa;

– ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all’articolo 603 bis del codice penale.

Al fine di favorire l’emersione degli illeciti il provvedimento prevede, inoltre, per le sole ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, che lo straniero che presenti denuncia o cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, possa ottenere, su proposta o con il parere favorevole del giudice, il rilascio di un permesso di soggiorno umanitario della durata di sei mesi e rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Tale tipologia di permesso di soggiorno consente lo svolgimento di attività lavorativa.

Il nuovo provvedimento contiene, infine, una norma transitoria volta a far emergere i rapporti di lavoro irregolari: i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto occupano irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale (in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente), potranno infatti dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione ed avviare una procedura di regolarizzazione. La dichiarazione potrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con modalità che saranno stabilite con successivo decreto interministeriale, da adottare entro venti giorni dall’entrata in vigore della citata norma.

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