Garante Nazionale diritti persone detenute o private della libertà personale

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La figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

La figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stata introdotta nell’ordinamento Italiano con il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 10.

Obiettivo principale è quello di dare una risposta chiara e decisa alla censura della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: la sentenza Torreggiani (sentenza 8 gennaio 2013), infatti, ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 della CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti), definendo il sovraffollamento carcerario come un problema strutturale dell’ordinamento italiano.

Il Garante dei detenuti, tuttavia, non è nato come organismo con finalità di repressione di situazioni già compromesse, bensì di prevenzione, al fine di evitare il sorgere di determinate condizioni; la prevenzione, infatti, è considerata, sia in ambito europeo che globale, un elemento essenziale della tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale; a tal fine, fondamentale è stata l’istituzione del Comitato per la Prevenzione della Tortura (CTP), la cui fisionomia è stata largamente ripresa dal legislatore nazionale per la definizione dei caratteri generali e dei compiti del Garante Nazionale dei detenuti, nonché la ratifica, avvenuta alla fine del 2012, del Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura.

Con una relazione presentata alla Camera dei Deputati sono stati evidenziati i risultati dell’attività del Garante Nazionale, attività che si compone di visite, accessi a documenti e colloqui con le persone private della libertà nonché con gli operatori responsabili del corretto andamento di tale privazione.
Il controllo operato dal Garante riguarda le diverse aree di privazione della libertà.

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Il concetto di “privazione della libertà” è molto esteso e non deve essere limitato all’ambito penale, in quanto comprende tutte quelle situazioni che limitano le possibilità di movimento del singolo e che possono per ciò essere definite come effettivamente privative e non semplicemente restrittive della libertà.

Vengono così individuate 4 aree principali di privazione della libertà:

  • Area penale;
  • Area del controllo delle migrazioni;
  • Area della sicurezza;
  • Area sanitaria.

Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, e il Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa sulla tutela di soggetti privati della libertà personale. Le due Autorità coopereranno per proteggere la dignità e i diritti dei detenuti e di altre persone sottoposte a forme di limitazione della libertà, come i migranti trattenuti nei Cpr (Centri per i rimpatri) e gli ospiti delle Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza).

Potranno attivare ispezioni e istruttorie congiunte su casi di reciproco interesse, avviare indagini conoscitive, scambiare informazioni su possibili violazioni di pertinenza dell’altra Autorità.
I due Garanti supporteranno anche progetti formativi comuni per condividere esperienze e migliorare specifiche competenze nel settore.

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