Il genitore risponde delle violazioni al Codice della Strada commesse dal minore

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In caso di violazione amministrativa commessa da minore di 18 anni la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell’incapace che rispondono a titolo personale e diretto
Il principio è stato enunciato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 19619 del 17 giugno 2022 (in allegato). Per gli Ermellini la contestazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza con la redazione di apposito verbale.

La Cassazione ha accolto con rinvio, il ricorso di una madre contro la decisione del Tribunale di Aosta, che aveva respinto l’opposizione contro il verbale della Polizia Stradale che aveva indicato il figlio quale trasgressore e non invece, come avrebbe dovuto fare, i genitori cioè coloro che esercitavano la patria potestà. Per il Tribunale, l’indicazione del figlio minore come trasgressore non aveva cagionato alcuna violazione del diritto di difesa dell’appellante, poiché il verbale risultava notificato alla madre in qualità di obbligata in solido in quanto esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nonché trasgressore.
Per la Suprema Corte «in caso di violazioni amministrativa commessa da un minore di anni 18 della stessa risponde (a norma dell’articolo 2 della legge 689 del 1981 applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada ai sensi dell’articolo 194) colui che era tenuto la sorveglianza dell’incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che in caso di violazione commessa da minore, fermo l’obbligo di reazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di un apposito verbale di contestazione nei loro confronti nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad esso della responsabilità per illecito amministrativo (Cassazione n 17189/2009)».

La Corte specifica ancora che «in caso di violazione amministrativa commessa da minore di 18 anni la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell’ incapace che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza la quale erano tenuti con la conseguenza che, in quest’ipotesi, fermo l’obbligo della reazione immediata del verbale di accertamento, la violazione deve essere contestata enunciando il rapporto intercorrente con il minore al momento del fatto che imponeva la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per illecito amministrativo (Cassazione 26171/2013)».

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