Il riscatto del servizio militare

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Ritorniamo sull’argomento del riscatto del servizio militare per chiarire come esso rappresenti una possibilità per aumentare i contributi utili ai fini sia del diritto alla pensione che per l’importo della stessa.

Invero, lo svolgimento del servizio militare obbligatorio impediva al lavoratore, durante tutto il periodo della ferma di leva, di svolgere qualsiasi attività lavorativa e, pertanto, allo stesso non poteva essere accreditata alcuna contribuzione previdenziale. Per questa ragione il nostro ordinamento ha da sempre riconosciuto all’interessato (o ai suoi superstiti) la facoltà, a domanda, di chiedere l’accredito figurativo del periodo ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione e per la determinazione del suo ammontare.

L’accredito interessa i lavoratori iscritti nell’assicurazione generale obbligatori dei lavoratori dipendenti; nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (agricoli autonomi e artigiani/commercianti); nonché nei fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria. L’accredito non può essere riconosciuto, invece, nella gestione separata in quanto la legge 335 del 1995 non ha riconosciuto tale possibilità ai lavoratori parasubordinati.

Con la sospensione del servizio di leva obbligatorio, dal 1° gennaio 2006, ai fini dell’accredito del periodo in questione occorre attualmente distinguere a seconda se l’interessato ha svolto periodi di leva obbligatorio o volontario

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Per quanto riguarda il servizio obbligatorio sono accreditabili i periodi di servizio militare prestato nelle Forze Armate Italiane, compresa l’Arma dei Carabinieri, e quelli ad esso equiparati svolti sino al 31 dicembre 2005.

Sono accreditati i periodi compresi tra la data iniziale di chiamato alle armi e quella finale con la collocazione in congedo illimitato. Anche periodi diversi dal servizio vero e proprio sono da considerare accreditabili, come i periodi di licenza.

In particolare è utile la licenza di convalescenza senza assegni per infermità non dipendente da cause di servizio e di durata superiore a 30 giorni; la licenza illimitata o straordinaria senza assegni a condizione che non sia stata concessa per motivi privati; la licenza di convalescenza anche se dovuta ad infermità non dipendente da cause di servizio; la licenza straordinaria per temporanea inabilità al servizio militare; licenza coloniale; licenza straordinaria in attesa di abbreviazione di ferma; la licenza illimitata in attesa di nomina ad ufficiale di complemento.

Sono equiparabili al servizio militare, e quindi accreditabili, il servizio prestato nel corpo dei Vigili del fuoco con la qualifica di “vigile ausiliario” e il servizio prestato nel corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza (cioè, gli Agenti della Polizia di Stato) se non hanno dato o possono dar luogo a trattamento di quiescenza a carico delle Stato.

Per quel che concerne, invece, il servizio volontario, dal 1° gennaio 2006 la sospensione della leva obbligatoria ha fatto venir meno il riconoscimento della contribuzione figurativa per il servizio militare (volontario) prestato a partire dalla già menzionata data.

Ciò poiché lo scopo dell’articolo 49 della legge 153/1969 era quello di evitare che i soggetti subissero un pregiudizio in relazione ad eventi che ne impediscano l’attività lavorativa a causa dell’adempimento di un obbligo nascente dalla legge alla quale l’interessato non poteva sottrarsi.

In quest’ottica lo svolgimento del servizio militare su domanda dell’interessato (la cd. ferma volontaria) non può rilevare ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa.

E pertanto, questo periodo può essere valorizzato ai fini pensionistici solo attraverso il riscatto con oneri a carico dell’interessato, ove non sia presente altra contribuzione durante il periodo in questione.

Giova ricordare, tuttavia, che durante la vigenza del servizio obbligatorio, in favore degli ex militari in ferma volontaria dell’esercito, dell’aeronautica, dei carabinieri e della marina l’ordinamento riconosceva la contribuzione figurativa per tali periodi ove la normativa ad essi applicata non prevedesse espressamente la costituzione della posizione assicurativa nell’Assicurazione Generale Obbligatoria ai sensi della legge 322/1958, in vigore sino al 31 luglio 2010 (per ulteriori dettagli cfr. Circolare Inps 65/1982).

Per ottenere l’accredito l’assicurato deve essere in possesso di almeno un contributo obbligatorio effettivamente versato anche se successivo al periodo di servizio militare; oppure riferito a un rapporti di lavoro svolto all’estero in un paese legato all’Italia da convenzione in materia previdenziale.

I contributi figurativi per servizio militare possono essere accreditati solo per i periodi privi di contribuzione (anche da riscatto o volontaria) e risultano utili sia al diritto che alla misura di tutte le pensioni nonché per le prestazioni antitubercolari e per la disoccupazione. Ai fini dei contributi volontari i periodi da servizio militare non sono valutabili per determinare il diritto all’autorizzazione e costituiscono parentesi neutra per determinare il requisito nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda.

La richiesta di accredito può essere presentata in qualsiasi momento della vita assicurativa senza alcun termine di prescrizione previa produzione della documentazione necessaria a comprovare lo svolgimento del periodo del servizio militare come il foglio matricolare (per i soldati e sottufficiali) o lo stato di servizio, per gli ufficiali. È sufficiente anche un’autocertificazione del periodo di svolgimento del servizio militare ma in tal caso l’INPS deve acquisire la convalida del periodo militare dalla competente autorità militare. Si rammenta che è possibile presentare domanda anche dopo la liquidazione della pensione; in tal caso la domanda determina la ricostituzione della stessa dalla decorrenza originaria e il pagamento degli eventuali arretrati spettanti nei limiti della prescrizione decennale di legge.

Nel caso in cui il requisito per l’accredito risultasse perfezionato in più gestioni (in particolare il Fpld e una delle gestioni autonome ove l’interessato abbia diverse posizioni assicurative), l’Inps consente di scegliere dove accreditare il periodo di servizio militare. Di norma gli accrediti figurativi in favore dei lavoratori autonomi sono effettuati nel FPLD e non nella gestione speciale in tutti i casi in cui esista anche un solo contributo versato nel regime obbligatorio dei lavoratori dipendenti. In deroga al predetto criterio, in presenza del requisito per l’accredito nella gestione autonoma è comunque fatta salva la facoltà dell’interessato di ottenere, a domanda, il riconoscimento figurativo nella gestione autonoma (Messaggio Inps 4956/2014). In tale circostanza il valore figurativo da attribuire ad eventi riconosciuti in una gestione dei lavoratori autonomi viene determinato con riferimento all’ammontare medio dei redditi assoggettati a contribuzione obbligatoria nell’anno in cui si colloca l’accredito (Circolare Inps 11/2013, punto 9.1). Da segnalare, comunque, che l’interessato ha la facoltà di chiedere lo spostamento della contribuzione figurativa da un fondo all’altro ove ricorrano le condizioni specifiche per l’accredito e sempre che l’accredito non sia stato già utilizzato per la concessione della pensione.

Regole specifiche sussistono per il riconoscimento del servizio militare per gli iscritti a forme di previdenza esclusive o sostitutive dell’AGO. Per il pubblico impiego, in particolare, la valutazione dei servizi è regolata dall’articolo 145 del Dpr 1092/1973 (per gli iscritti alla Cassa Stato) e dall’articolo 1, della legge 274/1991 (per gli iscritti alle ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro) che ne prevede il riconoscimento, sempre a domanda, al momento dell’assunzione del rapporto di lavoro. Naturalmente in questi casi, essendo stati tali periodi già computati ai fini della pensione statale o, comunque, a carico di altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo od esonerativo dell’AGO non possono essere utilizzati nella già menzionata assicurazione (Circolare Inps 65/1982).

In relazione al servizio Civile, va precisato che i relativi periodi sono stati caratterizzati nel tempo da diverse regole ai fini del riconoscimento previdenziale. Sino al 2005 tali periodi erano equiparati al servizio militare in quanto si trattava di periodi di servizio non armato o di servizio sostitutivo civile prestato a seguito di riconoscimento dell’obiezione di coscienza, per i quali veniva apposta specifica annotazione sul foglio matricolare. Dal 2006, venendo meno la connotazione di adempimento obbligatorio, i volontari del servizio civile sono stati soggetti all’obbligo contributivo verso la Gestione separata INPS con oneri a carico del Fondo nazionale del servizio civile (art. 9 D.Lgs. 77/2002; Circolare Inps 55/2008); dal 2009, dopo a seguito della Riforma del servizio civile, l’articolo 4 della legge 2/2009 ne prevede la valorizzazione ai fini previdenziali solo tramite riscatto oneroso dell’interessato.

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