Un nostro lettore ci chiede se e come il TFR debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi.
Il Trattamento di Fine Rapporto o fine servizio, anche se è una parte della retribuzione del lavoratore (erogata a fine contratto dal datore di lavoro o dal fondo pensione integrativo), appartiene alla tipologia di redditi esenti IRPEF poiché, nel momento in cui viene erogata, questa somma è assoggettata a tassazione separata.
Dunque, non dovrà essere imputata all’interno di nessuna dichiarazione dei redditi, anche se produce una Certificazione Unica – da tenere in archivio per almeno 5 anni a fronte di un futuro controllo dell’Agenzia delle Entrate sulla corretta trattazione applicata al momento dell’erogazione stessa.
Essendo sottoposto a tassazione sostitutiva, il TFR non va conteggiato in dichiarazione ai fini IRPEF e dunque il pensionato non vedrà sommarsi l’importo percepito a tale titolo nel suo 730. Di conseguenza, non ne troverà indicazione nemmeno nella dichiarazione precompilata.
Va ricordato che l’imposizione fiscale sulla liquidazione del TFR, è tassata al 17%, mentre se investita in fondi di previdenza complementare è tassata fino al 15% (con franchigia deducibile).
Il conguaglio è effettuato dall’Agenzia delle Entrate rispetto alla tassazione provvisoria già applicata al momento della liquidazione.