Il principio è enunciato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 19 marzo 2026 nella causa C-371/24 (Comdribus), sulla base dell’interpretazione dell’articolo 10 della Direttiva (UE) 2016/680, letto in combinato disposto con gli articoli 4 e 8 della stessa direttiva e con gli articoli 47 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Corte chiarisce che la mera esistenza di “ragioni plausibili” per sospettare una persona della commissione di un reato non è sufficiente a giustificare la raccolta sistematica dei suoi dati biometrici.
La vicenda trae origine da una manifestazione non autorizzata a Parigi, durante la quale alcuni attivisti climatici erano stati fermati dalla polizia. Uno di loro, pur avendo fornito le proprie generalità, si era rifiutato di sottoporsi ai rilievi dattiloscopici e fotografici e di comunicare il codice di sblocco del telefono. Il rifiuto gli era costato una condanna pecuniaria, poi sottoposta al vaglio della Corte di appello di Parigi, che ha investito della questione i giudici di Lussemburgo i quali hanno sentenziato che una normativa nazionale che preveda la raccolta sistematica dei dati biometrici di chiunque sia sospettato di un reato è incompatibile con il diritto dell’Unione, salvo che le finalità della raccolta siano definite in modo specifico e preciso e che l’autorità competente valuti caso per caso il requisito della “stretta necessità”.
Il principio di minimizzazione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), impone infatti che i dati siano “adeguati, pertinenti e non eccedenti” rispetto alle finalità perseguite. Non solo: il trattamento è lecito, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva, solo se necessario per un compito specifico di prevenzione o repressione dei reati.
Ne deriva che la raccolta non può essere automatica né generalizzata, ma deve essere giustificata da circostanze concrete, valutando anche alternative meno invasive.
Inoltre, le autorità devono motivare il perché la raccolta dei dati biometrici sia “strettamente necessaria”. La motivazione garantisce l’effettività del diritto al ricorso tutelato dall’articolo 47 della Carta.
Quanto alle conseguenze del rifiuto di sottoporsi alla raccolta, la Corte ammette la possibilità di sanzioni penali, ma a condizione che la raccolta dei dati sia conforme ai requisiti dell’articolo 10. In altre parole, non può esserci automatismo sanzionatorio.
Inoltre, la sanzione deve rispettare il principio di proporzionalità, richiamato dall’articolo 49 della Carta. È quindi necessario verificare, anche in questo caso, che la misura sia effettivamente necessaria e adeguata rispetto all’obiettivo perseguito.
(Fonte: Corte di Giustizia UE)






