Illegittima l’esclusione dal concorso per pregressa patologia oncologica

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Ultimo aggiornamento 30/12/2022

Non può essere escluso da un concorso il candidato in condizione di follow-up rispetto a uno stato patologico tumorale poiché ciò equivarrebbe a sottoporre chi ne è risultato affetto ad un’indebita penalizzazione aggiuntiva, non prevista dalla legge, atteso che in una persona in condizione di remissione completa da una pregressa patologia oncologica non è dimostrata in alcun modo la persistenza di malattia.

Il principio è stato enunciato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) con la Sentenza n. 09572/2022 del 3 novembre 2022.

La vicenda ha registrato la proposizione di un ricorso per l’annullamento di un provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di 256 allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 17 del 27 febbraio 2018), del ricorrente in quanto risultato non idoneo a seguito della visita medica a causa del riscontro degli esiti cicatriziali dell’asportazione di un melanoma.

Il ricorso veniva accolto in primo grado e, avverso tale pronuncia il Ministero interessato interponeva appello. Il Consiglio di Stato ha respinto l’Appello e confermato la decisione di primo grado.
Nel caso di specie, secondo i giudici del Consiglio di Stato, sono corrette “le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, laddove non ha ravvisato corrispondenza tra le motivazioni dell’esclusione e il paradigma normativo invocato, non essendo stata evidenziata né la ragione per cui è stata ritenuta inidoneativa la lesione cutanea (unico fattore escludente riportato nel provvedimento finale), né se essa rilevi non ex se, ma quale indizio di malattia, già ritenuta persistente in prima istanza, seppure in fase di follow up”.

Il Collegio ben conosce al riguardo il principio, consolidato in giurisprudenza e dal quale non intende discostarsi, in forza del quale l’accertamento dei requisiti fisici deve avvenire avuto riguardo al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di una procedura selettiva, onde garantire doverosamente la par condicio tra i candidati. Tenuto conto, tuttavia, che il primo momento utile per l’accertamento di tali requisiti è quello della visita per l’idoneità psicofisica, sebbene i requisiti di idoneità debbano essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la partecipazione, essi devono essere verificabili nei tempi della selezione concorsuale (Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2019, n. 6640).

La remissione totale di un tumore, in termini generali e in assenza di diverse previsioni ostative, è necessariamente sinonimo di guarigione, in quanto la necessità di un congruo periodo di sorveglianza cui dovrà sottoporsi l’ex paziente oncologico in funzione esclusivamente preventiva onde scongiurare eventuali recidive, non esclude che egli sia in possesso dei previsti requisiti di idoneità fisica per essere ormai stata eradicata la neoplasia che lo aveva colpito. Parificare la condizione di follow-up ad uno stato patologico tumorale equivarrebbe a sottoporre chi ne è risultato affetto ad un’indebita penalizzazione aggiuntiva, non prevista dalla legge, atteso che in una persona in condizione di remissione completa da una pregressa patologia oncologica non è dimostrata in alcun modo la persistenza di malattia.

Secondo i giudici di palazzo Spada, la pretesa della p.a. di considerare la persona in condizione di follow-up (ovvero di monitoraggio delle recidive) come persona attualmente affetta da patologia tumorale (ovvero come persona “non guarita”) non solo contraddice la lettera del d.lgs. n. 443 del 1992 e del d.m. n. 198 del 2003, egualmente applicabile, ma si pone anche in evidente contrasto con la ratio di ridetta normativa che è quella di verificare l’idoneità fisica della persona chiamata ad assumere le funzioni di allievo agente della Polizia penitenziaria al momento attuale, così come invocato dalla stessa parte appellante (v. sul punto Cons. Stato, sez. IV, 13 agosto 2018, n. 4919). Essa cioè non implica certo un giudizio prognostico sulle possibilità future che il candidato si (ri)ammali.

La necessità di un congruo periodo di sorveglianza cui il ricorrente ha dovuto sottoporsi in funzione esclusivamente preventiva onde scongiurare eventuali recidive –si sia o meno esaurito al momento dell’accertamento concorsuale – non ne esclude il possesso dei previsti requisiti di idoneità fisica, per essere ormai eradicata la neoplasia che lo aveva colpito e, dunque, non sussistente alcuno stato patologico ad evoluzione incerta o sfavorevole, condizioni che sole avrebbero giustificato l’impugnata esclusione.

Tale lettura del quadro ordinamentale di riferimento è resa necessaria anche in chiave costituzionalmente orientata. Diversamente opinando, infatti, si porrebbero potenziali profili di contrasto con i principi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, che non consentono alcuna discriminazione nell’accesso al lavoro di persone che sono state in precedenza affette da patologie oncologiche solamente in ragione del rischio di una possibile recidiva della malattia, atteso che il diritto al lavoro (e al ritorno a una vita normale) della persona già affetta da tumore è prevalente su ogni eventuale esigenza di buon andamento della pubblica amministrazione.

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