Incremento extra delle pensioni minime per il 2023 e 2024

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Ultimo aggiornamento 12/05/2023

Un nostro collega con il coniuge in regime di pensione al minimo, ci chiede se è vero che, al netto della perequazione, l’INPS corrisponderà per il 2023 un aumento extra sulle pensioni minime.

Si tratta della misura contenuta nella legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 310, legge 29 dicembre 2022, n. 197), con finalità antinflazionistiche, che riconosce sulle pensioni minime, vale a dire sulle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via transitoria ed eccezionale, un incremento del trattamento mensile per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità.

Con la circolare n. 35 del 3 aprile 2023 l’INPS ha diramato chiarimenti in relazione alle modalità con cui verrà applicata la misura previdenziale contenuta nella legge di Bilancio 2023 che prevede un incremento extra delle pensioni minime per il 2023 e 2024.

L’incremento extra in parola non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

La circolare n. 35/2023 chiarisce che l’incremento è riconosciuto con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

Ai fini del calcolo dell’importo lordo sono presi in considerazione tutti i trattamenti di natura previdenziale, assoggettabili a IRPEF, memorizzati nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogati da Enti diversi dall’INPS per i quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, o erogati dall’INPS.

Per la determinazione dell’incremento, sono invece escluse dalla base di calcolo le prestazioni fiscalmente non imponibili (l’INPS riporta, come esempio, le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva c.d. quattordicesima mensilità e l’importo aggiuntivo della pensione), le prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni a carattere facoltativo e le prestazioni di accompagnamento a pensione.

L’incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione, per le pensioni con decorrenza tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024 e per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante.

L’incremento sulle pensioni minime è calcolato tenendo conto dell’importo del trattamento minimo INPS previsto per gli anni 2023 e 2024 e con riferimento all’importo mensile lordo dei trattamenti pensionistici complessivamente goduti dal beneficiario, determinato sulla base della normativa vigente al 31 dicembre 2022 (prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, decorrente dal 1° gennaio 2023).

L’incremento è dovuto nella misura pari a 1,5 punti percentuali per l’anno 2023 (elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni) e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

Se il trattamento pensionistico complessivo in pagamento è superiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento extra, l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato.

Per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è riconosciuto sull’importo lordo del pro rata italiano in pagamento. Per le pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e l’incremento è ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

Considerando che per il 2023 l’importo del trattamento minimo mensile è pari a 563,74 euro, l’INPS calcola che l’incremento massimo mensile del trattamento minimo per lo stesso anno è pari a:

  • Euro 572,20 per gli infra75enni;
  • Euro 599,82 per gli ultra75enni.

In caso di compimento dei 75 anni nel corso dell’anno 2023, l’aumento è adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.

L’importo spettante a titolo di incremento osserverà la stessa cadenza di pagamento della pensione (mensile, semestrale o annuale), con apposita voce sul cedolino della pensione e congiuntamente, al primo pagamento, con gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2023 o dalla decorrenza della pensione, se successiva.

L’incremento extra è fiscalmente imponibile; non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito e non rileva ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024.

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