La multa illegittima se l’autovelox è a meno di 1 km dal cartello col limite di velocità

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Ultimo aggiornamento 05/10/2023

La Suprema Corte con l’ordinanza n. 25544/2023, ha accolto la tesi di un automobilista che aveva impugnato innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente un verbale, elevato dalla Polizia locale, di contestazione di eccesso di velocità rispetto al limite vigente di 70 km/h, per violazione dell’art. 142 comma 9 C.d.s..

La contestazione prevedeva il pagamento sanzionatorio di € 550 e la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida.

L’opposizione a sanzione amministrativa intentata dall’automobilista faceva leva, tra le altre doglianze, sul mancato rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale riproducente il limite di velocità vigente sul tratto di strada e l’apparecchiatura autovelox, come imposta dall’art. 25 comma 2 della L. 120/2010.

Tuttavia, l’opposizione alla sanzione amministrativa veniva respinta in primo grado dal Giudice di Pace mentre veniva accolta dal Tribunale in funzione di Giudice dell’appello.

La questione, perveniva, dunque, alla cognizione della Suprema corte che dava ragione all’automobilista sulla base del fatto che “distanza e visibilità” dell’apparecchio rilevatore sono i “due requisiti” che “devono essere soddisfatti entrambi in modo autonomo e distinto affinché la rilevazione dell’infrazione dia legittima”.

A nulla rileva, per di più, la prova che l’utente della strada si sia effettivamente immesso dal tratto di strada ove, nel caso di specie, vigeva il limite di 50 km/h – inferiore rispetto a quello di 70 km/h vigente dopo l’intersezione – considerato che il verbale di violazione del Codice della strada risultava viziato per la questione oggettiva del posizionamento dell’autovelox ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale di limite di velocità.

La Cassazione, con la decisione in esame, ha respinto la tesi sostenuta dalla ricorrente Unione dei Comuni – da cui dipendeva la Polizia Locale che aveva elevato la contravvenzione – sostenendo che, nel caso di specie, andasse disapplicato il capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017 di attuazione dell’art. 25 comma 2 della L. 120/2010.

Poiché l’ambito di applicazione della predetta norma – che impone la distanza di un chilometro tra segnale che impone il limite di velocità e la postazione autovelox – sarebbe limitato al caso in cui vi sia un segnale che imponga di abbassare il limite di velocità e non di un segnale che ripeta, in modo inalterato, il limite precedente.

Il riferimento è al caso in cui, l’utente della strada – che si immette nel nuovo tratto viario provenendo da altra strada – incontra, dopo l’intersezione, un nuovo limite di velocità.

Il capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017 dispone: “Nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo della intersezione, sia maggiore che minore rispetto a quello ripetuto dopo l’intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest’ultimo in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento”.

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