La sospensione dal servizio in caso di affidamento in prova non può essere automatica

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Ultimo aggiornamento 30/09/2022

L’affidamento in prova conseguente a condanna a pena detentiva non determina automaticamente la sospensione dal servizio

Il principio è affermato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) con la Sentenza n. 07521/2022 del 29 agosto 2022 che, nel respingere l’appello dell’Amministrazione della P.S. e confermare la sentenza di primo grado del T.a.r. Piemonte, ha ritenuto che la sospensione dal servizio in caso di affidamento in prova non possa essere automatica, e vada esclusa qualora il reato e la relativa condanna siano lievi, e non vi siano profili totalmente incompatibili con il rapporto di lavoro nella Polizia di Stato. Quanto poi al divieto di detenere armi stabilito per il percorso della prova, l’alto consesso amministrativo afferma che il poliziotto può lavorare anche senza pistola, e deve quindi essere impiegato in uffici che non ne prevedano l’impiego. In pratica, mentre fino ad oggi qualunque percorso di prova conseguente a condanna determinava l’automatismo sospensivo, l’ermeneutica giurisprudenziale afferma che la sospensione deve avere una solida base motivazionale.

I giudici di palazzo Spada richiamano la formulazione della norma di cui all’art. 98 d.P.R. n.3/1957, la quale dispone che “l’impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontato la pena”, per concludere nel senso che non ricorre alcuna incompatibilità assoluta in considerazione della natura stessa della misura alternativa alla detenzione che, in quanto tale, esclude che l’espiazione della pena avvenga in un ambiente carcerario o comunque in vinculis. Né può assegnarsi una valenza autonomamente sanzionatoria ad una misura che invece rappresenta un beneficio appunto perché consente a colui che è chiamato ad espiare una pena di sottrarsi alla misura carceraria. L’affidamento in prova al servizio sociale è, dunque, misura alternativa alla detenzione inframuraria e pertanto comporta il venir meno del presupposto per l’applicazione della norma di cui all’art. 98 citato.

Il Consiglio di Stato chiarisce che “Se è vero che la sospensione della qualifica prevista da tale norma trae la sua giustificazione dalla assoluta impossibilità della prestazione del servizio ed ha natura intrinsecamente sanzionatoria, in quanto essenzialmente collegata alla presupposta condanna penale, essa non è suscettibile di applicazione oltre i casi previsti dalla norma stessa. Non può quindi la previsione estendersi all’ipotesi, quale quella in esame, dell’affidamento in prova al servizio sociale, essendo questo un istituto introdotto dall’art. 47 della legge n. 354/1975 e s.m.i., e quindi in epoca successiva al d.P.R. n.3/1957, che consiste in un beneficio che è concesso al condannato quando sia possibile effettuare un giudizio prognostico che consenta di trarre dalla condotta successivamente serbata dal condannato, ma anche dai comportamenti attuali del medesimo non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva” (cfr. Cass. penale, sez. I, 20 dicembre 2019, n. 4390). Peraltro, l’istituto ha risentito di un certo favor del legislatore tanto che, a seguito della riforma dell’ordinamento penitenziario n. 663/1986, ha subìto delle modifiche che hanno comportato l’ampliamento del suo ambito operativo attraverso la espunzione delle svariate ipotesi che impedivano in ogni caso l’applicazione della misura alternativa””.

Inoltre, i giudici amministrativi ritengono che non sussisterebbe alcun concreto vulnus all’immagine della Polizia di Stato derivante dalla semplice ammissione dell’interessato al beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale, considerato che nel caso di specie era stata comminata una condanna a soli otto mesi di reclusione, e che il reato accertato (violazione degli obblighi di assistenza familiare  ex art. 570 c.p.), commesso diversi anni prima, non poteva essere ricompreso nel novero di quelli di particolare gravità e quindi dal notevole impatto mediatico.

Il Collegio ha ritenuto, infine, di condividere le considerazioni del T.a.r. espresse, in particolare, nell’ambito di un preciso passaggio della motivazione recata dall’impugnata sentenza, col quale si osserva quanto segue: “Ritiene il Collegio che occorre valutare caso per caso se le concrete modalità attuative del programma di trattamento individuale dell’affidamento in prova al servizio sociale siano compatibili con l’esecuzione del servizio, nel qual caso la sospensione della qualifica si rivelerebbe esorbitante rispetto alla finalità che intende perseguire e finirebbe per svilire la funzione special-preventiva della misura alternativa alla detenzione. Le modalità di affidamento in prova al servizio sociale, contenute nelle prescrizioni del Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS- e rimesse al programma attuativo dell’ufficio penale per l’esecuzione esterna, risultano compatibili con lo svolgimento del servizio da parte dell’interessato”.

In ordine a tale profilo della controversia, l’amministrazione appellante sosteneva che lo status di appartenente alla Polizia di Stato (con l’obbligo di osservare i propri doveri anche fuori dal servizio, in considerazione delle funzioni scaturenti dalla qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza) rendeva incompatibili le prescrizioni impartite dal Tribunale di Sorveglianza, siccome restrittive della libertà personale, impedendo in concreto il pieno e corretto espletamento dei compiti d’istituto, quali tra l’altro la prestazione del servizio straordinario, sia nei giorni feriali che festivi, il rispetto del regolare turno di servizio, l’indisponibilità dell’arma di servizio imposta dal giudice di Sorveglianza).

Secondo il Consiglio di Stato occorre accedere ad una lettura della norma di cui all’art. 98 conforme al valore costituzionale della tutela della dignità del lavoratore, dovendosi così privilegiare una interpretazione restrittiva (invece che ampliativa) del suo ambito applicativo, circoscritto ai casi in cui le prescrizioni del Tribunale di Sorveglianza siano tali da impedire, in via assoluta, l’espletamento dei compiti d’istituto. Tale evenienza non ricorre nel caso di specie in considerazione dello stesso tenore delle prescrizioni recate dall’Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, in particolare ove ci si limita a prescrivere, usando una formula elastica, “frequenti contatti con l’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna competente per territorio” e si consente l’allontanamento dall’abitazione in orari diversi da quelli consentiti “senza preventiva autorizzazione qualora finalizzato alla prestazione dell’attività lavorativa”. Per quanto riguarda, infine, il divieto di uso dell’arma in dotazione, pur dovendosi rilevare che, contrariamente a quanto testualmente riportato da parte appellata, la formula utilizzata dal Tribunale di Sorveglianza (“l’affidato non terrà nella propria disponibilità armi o esplosivi di qualsia natura e specie”) non contiene alcun riferimento alla sola abitazione dell’appellato, tuttavia essa non risulta comunque incompatibile con lo svolgimento dei compiti spettanti ad un appartenente alle Forze dell’Ordine, ancorché si renda ordinariamente a tal uopo necessario. Invero la stessa disciplina richiamata da parte appellante non reca delle previsioni al riguardo tassative, tant’è vero che lo stesso art. 6, comma 2, del d.P.R. n.359/1991, prevede che “L’armamento individuale deve essere immediatamente versato all’ufficio o al reparto di appartenenza all’atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonché in ogni altro caso in cui l’Amministrazione lo disponga con provvedimento motivato”. Tale ultima parte della disposizione, infatti, attribuisce al corpo di appartenenza dell’appellato un potere generale di conciliare l’espletamento del servizio con il ritiro dell’arma in dotazione, imponendo soltanto l’ostensione delle ragioni a sostegno di una siffatta determinazione. In tale ampio ed indeterminato perimetro applicativo della norma non può non rientrare anche la fattispecie in esame proprio perché, come detto, la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali sottende la superiore esigenza, di rango costituzionale, di assicurare l’espletamento dell’attività lavorativa da parte di chi è stato condannato a pena detentiva a tutela della sua stessa dignità, esigenza che pertanto ben può essere adeguatamente rappresentata in sede motivazionale.

In altre parole, secondo il Consiglio di Stato “non occorre andare alla ricerca di una espressa previsione che consenta la sottrazione al militare dell’arma in dotazione quando sono proprio le superiori esigenze sottese all’istituto dell’affidamento in prova a potenzialmente suffragare un provvedimento siffatto. Del resto, un tale approccio alla normativa di settore darebbe luogo ad una sorta di avvitamento della stessa ratio sottesa all’istituto perché, sottendendo l’applicazione del beneficio l’esigenza di consentire al condannato lo svolgimento di una attività lavorativa, questa sarebbe preclusa per effetto della misura stessa”.

 

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