Le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana sono documenti amministrativi

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Ultimo aggiornamento 10/08/2023

Le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrano nella nozione di ‘documento amministrativo’ e possono formare oggetto di accesso da parte dei cittadini con salvaguardia degli interessi alla riservatezza e alla tutela dei dati personali di soggetti terzi.

Il principio è stato espresso dal TAR della Campania – Sezione Sesta, con la Sentenza n. 2608 del 2 maggio 2023 che assume una non trascurabile rilevanza, considerato il sempre più diffuso utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di sistemi di videosorveglianza per esigenze di sicurezza pubblica con un forte impatto sul diritto al rispetto della vita privata delle persone e sul diritto alla protezione dei dati di carattere personale, previsti rispettivamente dall’art. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

La questione di fatto ha visto la ricorrente parcheggiare la propria autovettura e constatare successivamente che la stessa si presentava danneggiata in tutta la fiancata destra presumibilmente a causa della collisione con altro veicolo. Al fine di tutelare i suoi interessi, ed eventualmente agire in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni subiti, atteso che l’area interessata è videosorvegliata con telecamere installate dal comune, chiedeva di poter visionare e/o acquisire i filmati della zona interessata, relativamente all’anzidetto arco temporale. A fronte del diniego opposto dall’amministrazione la ricorrente presentava ricorso ex art. 116 c.p.a..

Il Tribunale Amministrativo investito della decisione del ricorso ha ritenuto innanzitutto che «le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrino nella nozione di documento amministrativo ai fini del diritto di accesso, considerata l’ampia dizione di cui all’ art. 22 comma 1, lett. d), della l. n. 241/1990». Sulla questione il collegio ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale formatosi nel tempo, secondo cui la nozione normativa di documento amministrativo è «ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica normativa dell’accesso agli atti, e formato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da soggetti privati, purché lo stesso concerna un’attività di pubblico interesse o sia utilizzato o sia detenuto o risulti significativamente collegato con lo svolgimento dell’attività amministrativa, nel perseguimento di finalità di interesse generale» (Cons. di Stato. Ad. Plen. n.19 del 2020).

Inoltre, il collegio ha sottolineato come lo stesso regolamento comunale adottato per disciplinare l’utilizzo del sistema di videosorveglianza all’art. 5 afferma che le finalità perseguite con l’introduzione di tale sistema è quella di ” vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, agevolando l’intervento della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine e prevenendo eventuali atti di vandalismo o danneggiamento” e quella di “utilizzare, per quanto possibile, le immagini registrate nella ricostruzione delle dinamiche degli incidenti stradali “.

Per l’appunto, secondo il TAR, la richiesta di accesso della ricorrente appare finalizzata proprio a verificare la dinamica del sinistro che ha coinvolto la sua vettura parcheggiata in una strada pubblica, al fine di azionare la richiesta di risarcimento dei danni. Peraltro, detta motivazione è sorretta da evidenze documentali che corroborano la tesi di un presumibile impatto con altro veicolo, di cui la ricorrente vuol verificare la proprietà per poter chieder il risarcimento dei danni.

In relazione alla salvaguardia del diritto alla privacy di terzi, considerato il numero di ore estremamente significativo e la tutela della riservatezza e dei dati personali di altri soggetti ripresi dalle telecamere, il Tribunale richiama il comma 7, dell’art. 24, legge n. 241 del 1990, che individua i criteri di composizione degli interessi confliggenti, modulandoli in ragione del grado di intensità dei contrapposti interessi.

Sulla questione il collegio ha rilevato che il diritto di accesso difensionale ha un’autonoma funzione che può «addirittura operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l’accesso partecipativo, salvi gli opportuni temperamenti in sede di bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi, e, in particolare, di quello alla riservatezza, secondo i criteri indicati dalla medesima norma». Dunque, il punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze – libertà e sicurezza – va ricercato effettuando un giudizio prognostico ex ante, che consiste nel verificare se la conoscenza del documento sia necessaria (o strettamente indispensabile) per la difesa della situazione giuridica ‘finale’. Tale valutazione va condotta sul piano astratto, considerando e valutando la pertinenza della documentazione rispetto all’oggetto della res controversa.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha riconosciuto in capo alla ricorrente un evidente interesse concreto, diretto e attuale, di natura “difensiva”, ai sensi della legge n. 241 del 1990, all’ostensione delle immagini registrate, valutate indispensabili per verificare la dinamica del sinistro che ha coinvolto la sua automobile parcheggiata in una strada pubblica e per poter individuare il numero di targa del veicolo danneggiante, al fine di poter risalire al proprietario e avanzare richiesta di risarcimento dei danni (eventualmente anche in sede giudiziaria). Dovendo però dar conto del contrapposto diritto alla riservatezza di soggetti “terzi”, estranei alla vicenda in questione, il Tar ha fissato le necessarie cautele limitando l’accesso «alle specifiche immagini da cui si evinca la dinamica del sinistro» le uniche considerate strettamente indispensabili alla difesa della ricorrente «con oscuramento delle parti di immagini che ritraggano persone o contengano ulteriori dati afferenti a soggetti estranei alla vicenda».

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