Lettera Romano: Preoccupazione dopo sentenza che condanna il Vigile

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Signor Presidente,

avvertiamo la necessità di richiedere la Sua attenzione su un tema estremamente delicato che, se non affrontato nel modo giusto per ridare serenità a tutte le donne e gli uomini in uniforme che garantiscono la sicurezza al nostro Paese, può aver forti ricadute in negativo sull’espletamento della mission istituzionale e sulla percezione che i cittadini hanno della sicurezza.

Recentemente la Corte di Cassazione, Sez. IV penale, con la Sentenza n. 28178 del 6 luglio 2021, ha confermato la decisione della Corte di Appello di Bologna che su ricorso della parte pubblica aveva riformato la sentenza assolutoria del giudice di primo grado. Una sentenza che aveva condannato, definitivamente, un appartenente ai Vigili del Fuoco alla pena di euro 1.400,00 di multa per il reato di cui all’art. 590-bis C. P., “per avere, durante il servizio quale vigile del fuoco, mentre era alla guida dell’autopompa e percorreva, con i dispositivi visivi e acustici di emergenza in funzione, la corsia di sinistra, onde evitare i veicoli fermi su quella di destra, cagionato, con colpa, consistita nella violazione dell’art.140 codice della strada, lesioni gravi ad un pedone, investendolo mentre attraversava, a luce semaforica verde, la strada da destra verso sinistra”.

Il giudice di primo grado aveva assolto l’imputato escludendo profili di colpa, sia specifica, sia generica, stante la velocità tenuta e l’affidamento riposto sul rispetto, da parte dei veicoli fermi, dell’obbligo ex art. 177 cod. strada di concedergli la precedenza. Tale obbligo è stato, però, violato dal pedone in considerazione delle cuffie usate per sentire musica ad alto volume che non veniva scorto dal conducente del mezzo di soccorso a causa della visuale ostruita dall’autobus fermo, e veniva investito dal mezzo.

È bene precisare, come dimostrato anche dai calcoli del consulente della difesa, che l’impatto non poteva essere evitato neppure alla velocità di 20 km/h, condizione non esigibile da un mezzo di soccorso, proprio per la situazione creatasi per effetto del fatto che il pedone non aveva udito i sistemi di allarmi sonori dell’autopompa.

Nelle motivazioni della Sentenza i giudici di piazza Cavour osservano che l’art. 177, comma 2, codice della strada, prevede che i conducenti dei veicoli di soccorso, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

Ciò nonostante, secondo la Suprema Corte, in tema di circolazione stradale, il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato a violare le norme sulla circolazione stradale – quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu – è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza.

Tale decisione, da quanto rappresentato al SIULP che è il primo Sindacato del Comparto Sicurezza e Difesa per rappresentanza, non è stata accolta con favore dal personale in quanto ritenuta estremamente determinante nelle scelte di come gli operatori devono comportarsi per portare il prima possibile aiuto ai cittadini o per ripristinare le normale condizioni a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica. Giacché, a giudizio del personale e del SIULP, rischia di avere un non trascurabile impatto rispetto alla prestazione dei servizi di Polizia e quindi dei benefici per i cittadini.

In merito pressanti sono state le richieste avanzate al SIULP per intraprendere iniziative forti a tutela dei cittadini e degli operatori che ai cittadini vogliono e devono garantire il prima possibile il proprio apporto.

Con la presente, nello spirito di fattiva e responsabile collaborazione per migliorare sempre più la sicurezza del nostro Paese e quella di chi è chiamata a garantirla, siamo ad esprimerLe tutta la nostra viva preoccupazione per le ricadute che la richiamata giurisprudenza potrebbe avere sulla operatività dei servizi d’istituto.

Invero, essendo evidente la particolare esposizione a tale rischio per il personale della Polizia di Stato in occasione di interventi da effettuare in situazioni di emergenza, occorre capire se tutti gli interventi debbano, d’ora in poi, essere effettuati nel rigoroso rispetto delle norme del codice della strada (limiti di velocità ecc.) anche a costo di gravi ritardi nel prestare soccorso in caso di pericolo per i cittadini o pregiudizio alla sicurezza pubblica, quale unica garanzia a non vedersi addebitare eventuali responsabilità anche avendo utilizzato tutta la diligenza e la precauzione possibile in un intervento di soccorso in emergenza come avvenuto al Vigile del fuoco di Modena.

La decisione della Cassazione in un certo senso ha una notevole potenzialità a livello psicologico e rischia di porre una seria ipoteca sulla futura gestione delle emergenze, esponendo al rischio di condanna in caso d’incidente tutti i conducenti di mezzi in impiego d’emergenza con sirene. Ovviamente pensiamo non solo ai vigili del fuoco ma anche alle forze dell’ordine e al mondo del volontariato di soccorso. La sentenza preoccupa perché il giudizio a sfavore del pompiere sembra mettere in chiaro che il fattore emergenza non costituisce una efficace e sicura tutela in caso di incidente.

Alla luce dell’esplicitato orientamento giurisprudenziale Le chiediamo un approfondimento della problematica esposta individuando i necessari interventi, anche a livello legislativo, per evitare che una rigida interpretazione legata all’asettico rispetto delle norme de codice della strada (limiti di velocità ecc.) produca gravi ritardi nei servizi di soccorso o aiuto in caso di pericolo ai cittadini o pregiudizio alla sicurezza pubblica.

Certi di un Suo cortese interessamento, si inviano cordialissimi saluti e sensi di rinnovata stima.

Il Segretario Generale Felice Romano

PDF Lettera

 

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