Nomina a Medico della Polizia di Stato – stato giuridico e compatibilità con la dipendenza, anche in aspettativa, da altre amministrazioni pubbliche
Un nostro lettore che ha partecipato al concorso in atto per 45 Medici della Polizia di Stato, nella auspicabile eventualità di superamento del concorso, chiede informazioni di carattere normativo, essendo attualmente assunto a tempo indeterminato presso una Azienda Sanitaria.
In particolare, in relazione all’inquadramento dei Medici vincitori del concorso ed avviati al Corso di Formazione di 6 mesi, chiede se questi professionisti vengono formalmente considerati in prova (come da Decreto del 24/4/82 n.338, art.10) oppure assunti a tempo indeterminato a tutti gli effetti senza periodo di prova (come sembra desumersi da Decreto del 5/10/00 n.334 art.47).
Ciò perché, tale distinzione consentirebbe ai vincitori di ottenere o meno il periodo di aspettativa presso l’Azienda di provenienza, per la durata del Corso di Formazione, riducendo i termini di preavviso obbligatori altrimenti pari ad almeno 3 mesi previsti dalla contrattazione di settore.
L’articolo 10 del dpr 338/1982 è stato abrogato dal d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2001, n. 201). La normativa di riferimento è attualmente rinvenibile negli articoli 43 e 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
L’articolo 43 prevede che i vincitori del concorso che interessa acquisiscono la qualifica di “Medico” limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione, mentre l’articolo 47 prevede che “Durante la frequenza del corso i medici e i medici veterinari di Polizia rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all’esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza”. Successivamente, al comma 4, lo stesso articolo 47 dispone che i medici e i medici veterinari che hanno superato l’esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, secondo l’ordine della graduatoria di fine corso.
Dal tenore della normativa si evince che i vincitori di concorso conseguono dal primo momento la nomina in ruolo nella prima delle qualifiche previste per la relativa carriera.
La normativa non qualifica il periodo del corso di formazione come periodo di prova e tuttavia la nomina alla qualifica successiva di medico principale è sottoposta alla condizione del superamento dell’esame di fine corso e dell’accertamento dell’idoneità al servizio di Polizia. Si tratta di una condizione specifica assimilabile sotto molti aspetti al periodo di prova ma giuridicamente non corrispondente. Sotto questo aspetto è probabile che la nomina a medico della Polizia di Stato e l’acquisizione delle qualifiche di Ufficiale di P.S. e di P.G. non siano compatibili con la dipendenza, in aspettativa, da altre amministrazioni statali.