Intellegibilità e trasparenza delle commissioni esaminatrici nei concorsi

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Ultimo aggiornamento 01/06/2023

Intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni delle commissioni esaminatrici nei concorsi nella Polizia di Stato

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), Con la Sentenza n. 04247/2023 del 27 aprile 2023 ha fissato un importante principio in relazione ai requisiti di legittimità dei concorsi nella Polizia di Stato con riferimento ai criteri di valutazione per la prova orale e alla idoneità della votazione a costituire legittima motivazione di esclusione.

La vicenda processuale è stata promossa da un concorrente al concorso interno, per titoli ed esami, a 20 posti per l’accesso alla qualifica di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 27.12.2018.

Il ricorrente, non inserito nella graduatoria finale a causa dell’insufficiente punteggio ottenuto nella prova orale, pari a 17,45/30 (appena 0,55 in meno rispetto il minimo richiesto dal bando), ha impugnato la graduatoria finale e gli atti presupposti, inclusi i verbali della Commissione giudicatrice, lamentandone l’illegittimità a causa di molteplici vizi, tra i quali l’omessa predeterminazione di adeguati criteri di valutazione per la prova orale; l’inidoneità della votazione a costituire legittima motivazione di esclusione in quanto attribuita in assenza di congrui criteri di valutazione.

Il T.A.R. adito ha ritenuto il ricorso infondato e detta decisione è stata appellata innanzi al Consiglio di Stato che ha ravvisato la fondatezza delle censure mosse alla Sentenza di primo grado accogliendo l’appello nei seguenti termini e motivazioni.

I Giudici di Palazzo Spada partono dalla considerazione che la Commissione giudicatrice, con il verbale numero 1 del 25 febbraio 2019, ha definito, ai sensi dell’articolo 42 comma 2 del decreto ministeriale 276 del 2002 “i criteri e le modalità delle prove d’esame”, e, quanto alla prova orale, ha stabilito di approntare un numero di quesiti non inferiore a 25 per ciascuna delle materie, che sarebbero stati trascritti in appositi elenchi divisi per materia e contrassegnati numericamente; ogni candidato, al momento della prova orale, avrebbe dovuto estrarre un numero e sarebbero state proposte le domande per ciascuna materia corrispondenti, nei vari elenchi, al numero estratto.

La valutazione del colloquio e l’attribuzione del relativo punteggio sarebbero state effettuate tenendo conto degli aspetti sostanziali (padronanza dell’argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi) e formali (chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica) delle risposte.

Infine, prima dell’inizio della prova scritta e della prova orale si sarebbero dovute tenere apposite riunioni per definire gli aspetti applicativi e di dettaglio dei criteri e delle modalità sopraindicate.

La sentenza di primo grado aveva ritenuto che a tanto la Commissione avesse ottemperato nella riunione del 17 giugno 2019. Tuttavia secondo il Consiglio di Stato, dal verbale della riunione non emerge alcun dettaglio circa i criteri utilizzati, essendosi la Commissione, limitata ad illustrare le modalità relative allo svolgimento della prova orale (pubblicità della seduta, modalità di estrazione a sorte del numero relativo ai quesiti, modalità di accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell’informatica, modalità di pubblicazione dell’esito della prova orale) e ad approvare, di seguito, i quesiti da sottoporre ai candidati, trascritti in appositi elenchi, sottoscritti e inseriti in busta chiusa, senza enunciare precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio da assegnare.

Il collegio ha ricordato che la giurisprudenza amministrativa è costante nel riconoscere all’amministrazione e alla commissione valutatrice ampia discrezionalità nell’esercizio dell’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità ovvero non intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errori procedurali.

Tuttavia, sotto il profilo della intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, le commissioni esaminatrici debbono rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, non necessariamente mediante diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, essendo sufficiente l’indicazione del punteggio numerico, che sintetizza le ragioni dell’apprezzamento purché a monte siano stati predeterminati criteri idonei alla ricostruzione dell’iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle prove d’esame”.

Infatti, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, “ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n.2573 e sez. III, 29/04/2019, n.2775)”.

Nel caso in questione, secondo i giudici del Consiglio di Stato i parametri di valutazione sono rimasti quelli stabiliti nel primo verbale (non essendo mai stati fissati “gli aspetti applicativi e di dettaglio dei criteri”, nonostante in tal senso la stessa Commissione si fosse autolimitata), dati dalla combinazione dei seguenti aspetti: padronanza dell’argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte. In tal modo, però, la mancata previsione di criteri integrativi e di dettaglio e della esplicitazione delle modalità di assegnazione dei punteggi ha reso impossibile al singolo candidato, e poi al giudice, di ricollegare l’attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso alla prova valutata.

Al fine di rendere intelligibile il percorso motivazionale, la Commissione avrebbe dovuto dettagliare il contenuto di ciascun criterio ed assegnare, sempre per ciascun criterio, uno specifico e determinato punteggio.

Nel caso in questione, invece, la Commissione stessa si è limitata ad indicare un complessivo voto numerico per tutti i criteri, privi oltretutto di elementi di specificazione, senza consentire al candidato, e quindi al giudice, di comprendere i motivi per i quali è stato attribuito quel punteggio.

“In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, è risultato incomprensibile l’iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo. In assenza di criteri integrativi dei parametri valutativi il candidato non può in alcun modo comprendere se il giudizio di insufficienza involga uno o più dei parametri di valutazione (padronanza dell’argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte) e in che misura”.

La votazione numerica, quindi, in questo caso non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l’attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate.

Di qui l’accoglimento del ricorso con riforma della decisione di primo grado.

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