Nuovo codice deontologico per i dipendenti pubblici

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Ultimo aggiornamento 01/09/2023

Nuovo codice deontologico per i dipendenti pubblici gestione e utilizzo tecnologie informatiche, social network e mezzi di informazione

È stato pubblicato nella G.U. n. 150/2023, il dpr n. 81 del 13 giugno 2023 che ha modificato il Regolamento contenente il “codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, emanato col precedente dpr 62/2013 a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001.

Rilevanti sono le novità, soprattutto con riferimento alle nuove tecnologie di comunicazioni ed al loro utilizzo nella sfera professionale e privata.

In particolare, gli articoli 11 -bis e 11-ter regolamentano l’utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media nelle pubbliche amministrazioni.

In primis, è previsto, per l’amministrazione, l’obbligo di realizzare un adeguato sistema di sicurezza e di controllo dei sistemi e delle informazioni alla luce della normativa nazionale e del regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr).

Ciascun ente dovrà specificare chi sono i soggetti (responsabili delle strutture) cui attribuire i controlli di sicurezza e l’effettuazione dei necessari accertamenti secondo le linee guida che dovranno essere stilate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Dette linee guida avranno valenza esclusivamente tecnica, anche se apporteranno comunque effetti sostanziali sui controlli dei lavoratori previsti dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. In tal senso, l’acquisizione del parere del Garante della privacy dovrebbe garantire la liceità giuridica dei controlli e la tutela della riservatezza. In attesa della determinazione delle linee guida Agid, le amministrazioni sono comunque tenute a effettuare controlli e adottare le misure di sicurezza sulla base della normativa vigente, del Codice della privacy e dei provvedimenti generali del Garante (tra cui il provvedimento del 1° marzo 2007).

L’articolo 11-bis si occupa dell’utilizzo degli account istituzionali. Si parte dalla regola di fondo per cui, se l’account appartiene al dominio dell’ente pubblico, l’uso è consentito per i soli fini connessi all’attività lavorativa o a essa riconducibili.

È, tuttavia, consentito al dipendente di utilizzare gli strumenti informatici forniti dall’amministrazione anche per incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

Considerato che, oramai, l’acquisizione di beni e la fruizione di servizi si fa con gli strumenti di comunicazione elettronica, la deontologia del pubblico dipendente è improntata alla regola del “modico uso consentito” con lo scopo di non dilatare troppo il raggio di azione delle “incombenze personali” il cui limite è individuabile nella esclusione delle attività di svago restringendo l’uso per ragioni personali degli account istituzionali ai casi in cui questo non comprometta la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione.

L’utilizzo delle caselle di posta elettronica personali deve essere, di norma, evitato per attività o comunicazioni afferenti al servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a ragioni eccezionali e urgenti in cui il dipendente, per qualsiasi motivo, non possa accedere all’account istituzionale.

È prevista in ogni caso la responsabilità del dipendente per il contenuto dei messaggi inviati con la posta elettronica ufficiale considerata la sua riconducibilità all’amministrazione sotto la forma di atti di istruttoria procedimentale e di atto decisorio, impugnabile in quanto tale. Al riguardo, le pubbliche amministrazioni dovranno diramare prescrizioni interne sulle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio e regole concernenti la redazione dei messaggi, l’uso delle funzionalità del client di posta e il controllo degli allegati.

Inoltre, l’articolo 11-bis citato impone di indicare in ciascun messaggio in uscita di elementi di identificazione del dipendente/mittente e il recapito istituzionale al quale il medesimo sia reperibile.

Quanto al contenuto delle e-mail, l’articolo 11-bis prevede il divieto dell’invio di messaggi di posta elettronica oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell’amministrazione.

L’articolo 11-ter del nuovo codice di comportamento, si occupa dell’utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media prevedendo come norma di carattere generale l’obbligo per il dipendente di utilizzare ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

Il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale anche, quando esprime opinioni personali non impegnative per l’ente di appartenenza.

L’articolo 11-ter richiama, inoltre, la normativa che vieta la divulgazione di notizie attinenti al rapporto di lavoro con l’amministrazione nonché di documenti o informazioni di cui il dipendente abbia la disponibilità per ragioni di ufficio, con esclusione delle attività per le quali l’utilizzo dei social media risponde a una esigenza di carattere istituzionale. Non è, dunque, consentito l’utilizzo di piattaforme digitali o social media per comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente al servizio sia per un’esigenza di riservatezza delle persone che per ragioni afferenti al segreto d’ufficio.

A completamento del quadro delle novità ordinamentali occorre far presente che è in fase di registrazione presso la Corte dei Conti il nuovo decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione che definisce il framework delle competenze trasversali per il personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.

Il progetto si inserisce nell’ambito della riforma del mercato del lavoro prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha promosso la riprogettazione del sistema dei profili professionali verso un modello che si articola su conoscenze, competenze e capacità proprie della posizione che si va a ricoprire.

È ovvio che il provvedimento non ha una incidenza diretta sul comparto sicurezza ma il suo contenuto è, tuttavia, indicativo delle tendenze e dei criteri con cui parametrare e misurare la qualità del lavoro nel settore pubblico.

Nel testo del documento, si legge che “i requisiti di ruolo non possono più limitarsi all’insieme delle conoscenze e delle competenze tecnico-specialistiche necessarie per svolgere specifici compiti lavorativi (il “cosa” deve essere fatto), al contrario devono considerare anche le dimensioni comportamentali di carattere trasversale, riferite cioè al “come” svolgere il lavoro in modo efficace.”

Segue una sorta di dizionario delle competenze di carattere generale, al quale le singole amministrazioni possono attingere per andare a comporre il modello di competenze specifico per il ruolo di interesse, scegliendo quelle più rilevanti nel caso specifico.

Il framework di competenze è composto da 16 competenze traversali articolate in 4 macroaree:

Area “Capire il contesto pubblico”:

  • Consapevolezza del contesto;
  • Soluzione dei problemi;
  • Consapevolezza digitale;
  • Orientamento all’apprendimento.

Area “Interagire nel contesto pubblico”:

  • Comunicazione;
  • Collaborazione;
  • Orientamento al servizio;
  • Gestione delle emozioni.

Area “Realizzare il valore pubblico”:

  • Affidabilità;
  • Accuratezza;
  • Iniziativa;
  • Orientamento al risultato.

Area “Gestire le risorse pubbliche”:

  • Gestione dei processi;
  • Guida del gruppo;
  • Sviluppo dei collaboratori;Ottimizzazione delle risorse.

Vengono, inoltre, individuati 3 valori, trasversali a tutte le competenze, quali principi ideali dell’azione individuale e collettiva:

  1. Integrità;
  2. Inclusione;
  3. Sostenibilità.

Questo “framework” delle competenze trasversali supporterà sia le procedure di reclutamento, che la formazione e l’aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici, rafforzando le capacità del personale già in servizio.

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