Pensione di reversibilità: in caso di cumulo non può superare i redditi aggiuntivi

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Ultimo aggiornamento 22/07/2022

La decurtazione della pensione di reversibilità applicata in caso di cumulo con altro reddito non può essere più alta del reddito stesso: Il principio è stato enunciato da una recente sentenza della Corte costituzionale (n. 162 del 30 giugno 2022), che dichiara illegittima la legge 335/1995 nella parte in cui, in caso di cumulo tra pensione ai superstiti e redditi aggiuntivi, non prevede un limite alla decurtazione effettiva, rapportato alla concorrenza dei redditi stessi.

Il punto controverso riguardava i parametri utilizzati per stabilire le percentuali di decurtazione della pensione di reversibilità a fronte di redditi aggiuntivi del beneficiario.

Questi sono indicati nella Tabella F allegata alla legge 335/1995. La percentuale di cumulabilità può andare dal 75 al 50% della pensione di reversibilità, a seconda dell’entità del reddito aggiuntivi del beneficiario.

Tabella F

Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio. Percentuale di cumulabilità: 75 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio. Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio. Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità.

 

La Corte spiega che l’applicazione di tali disposizioni può comportare riduzioni che superino l’importo dei redditi aggiuntivi, poiché ciò sarebbe in contraddizione con la ratio della disciplina del cumulo, che va modulata in necessaria armonia con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza.

La Corte conclude che è necessario introdurre un tetto alle decurtazioni della pensione di reversibilità a fronte di un reddito aggiuntivo, fino a concorrenza di tali redditi. Integrando in questo senso la legislazione vigente.

La sentenza è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 luglio 2022, e sancisce pertanto il divieto di decurtazione effettiva della pensione ai superstiti eccedente l’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi, per l’omessa previsione di tale casistica nella Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 41, terzo e quarto periodo (e conseguente allegato in Tabella F), che configura pertanto elementi di irragionevolezza ed illegittimità costituzionale.

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