Pensioni: niente assegno d’invalidità dopo 65 anni

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La pensione d’invalidità civile e l’assegno ordinario non possono essere riconosciuti se si hanno già 65 anni, soglia anagrafica al di la della quale spetta la pensione sociale.

Il principio è enunciato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 3011/2022, che ha accolto il ricorso dell’INPS e rigettato la richiesta di un contribuente.

Secondo quanto stabilito dalla Corte, la pensione d’invalidità civile così come l’assegno ordinario di invalidità non può essere riconosciuta ai soggetti il cui stato di invalidità è stato perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei 65 anni.

La pensione d’inabilità nonché l’assegno d’invalidità civile, di cui agli artt. 12 e 13 della I. n. 118 del 1971, non possono essere riconosciuti a favore di soggetti il cui stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che, per gli ultrasessantacinquenni, prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, ed è espressamente confermato dall’art. 8 del d.lgs. n. 509 del 1988.

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È sempre la Cassazione, tuttavia, a ricordare che per coloro che hanno compiuto 65 anni è possibile accedere al beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità di cui già si usufruisce.

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