Alcuni nostri lettori ci chiedono se permessi e congedi previsti dalla Legge 104 sono cumulabili e se, quindi, durante il periodo di congedo straordinario, sia possibile godere dei permessi 104.
A norma del comma 3 dell’art. 33 della legge 104, quando si parla dei “permessi” concessi con la Legge 104, ci si riferisce ai periodi retribuiti di assenza dal lavoro, che possono essere riconosciuti a lavoratori disabili in situazione di gravità o ai lavoratori con familiari con disabilità grave.
Il comma 1 dell’art. 3 della legge 104 precisa che il “soggetto con disabilità” è colui che ha una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabile o progressiva, destinata ad aggravarsi con il tempo. Tale minorazione deve comportare difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione sul posto di lavoro, nonché emarginazione o svantaggio sociale.
Ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 3, si parla di disabilità grave quando, in relazione all’età del soggetto disabile, la minorazione ha diminuito l’autonomia personale e ha reso necessaria l’assistenza generale, permanente e continuativa.
Nello specifico, è possibile godere o di permessi orari in base all’orario lavorativo (due ore o un’ora di permesso al giorno, a seconda che l’orario di lavoro sia superiore o inferiore a sei ore) o di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
Invece, per quanto riguarda il congedo straordinario, si tratta un periodo retribuito di assenza dal lavoro, concesso ai dipendenti che assistano familiari disabili gravi ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della Legge 104.
Durante la vita lavorativa si può chiedere fino a un periodo massimo di due anni di congedo e il beneficio è frazionabile anche a giorni. Peraltro, in linea generale, al lavoratore spetta un’indennità pari alla retribuzione dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo.
L’INPS ha affrontato e risolto la questione circa la cumulabilità o meno dei due benefici con la circolare INPS n. 53 del 29 aprile 2008 che chiarisce come i congedi straordinari e i permessi riconosciuti dalla Legge n. 104 del 1992 possano essere cumulati, allo scopo di prestare assistenza allo stesso soggetto in condizione di disabilità grave.
Ciò significa che è ammessa la fruizione delle due agevolazioni nello stesso periodo ma con un limite.
L’INPS precisa che è ammissibile applicare il cumulo (ossia, utilizzare i congedi straordinari e i permessi 104 nello stesso arco temporale), purché in giornate diverse.
Di conseguenza, è importante che i giorni di permesso 104 e i giorni di congedo straordinario non si sovrappongano.
Quindi, in conclusione, è possibile avere insieme permessi 104 e congedo straordinario nello stesso periodo di tempo, ma in giornate diverse.