Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti quater

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Ultimo aggiornamento 03/12/2022

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022 n. 270 il Decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, dopo l’approvazione del testo da parte del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2022, già ribattezzato Aiuti quater.

Il provvedimento ha principalmente la finalità di sostenere le famiglie e le imprese alla luce dei costi per l’energia elettrica e il gas, ma tratta anche altre problematiche, prevedendo ad esempio l’esenzione della seconda rata Imu 2022 per gli immobili in cui si svolgono attività culturali, come cinema, teatri e il bonus per il settore dell’autotrasporto merci, per le imprese, con sede legale in Italia o aventi nel territorio un’organizzazione stabile, che si occupano del trasporto di merci con veicoli di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Vengono prorogati anche per il mese di dicembre 2022 i crediti di imposta già previsti dal decreto aiuti ter riconosciuti per le imprese  e relativi alle spese sostenute per l’acquisito dell’energia elettrica e prevista la possibilità, per le imprese residenti in Italia, di chiedere la rateizzazione degli importi dovuti “per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici” ed eccedenti l’importo medio contabilizzato nel precedente periodo di riferimento.

Vengono favorevolmente rideterminate Accise e Iva sui carburanti e previsto il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle zone marittime per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale con contestuale riduzione delle emissioni di gas dannosi per il clima. I soggetti colpiti da eventi di natura eccezionale e di tipo calamitoso vengono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo prevista in caso di domande per i contributi.

Sale a 3000 euro l’importo dei Fringe benefit aziendali esentasse erogati ai dipendenti che pertanto, pertanto, per tutto il 2022, non concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef.

Resta al 110% il Superbonus per interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) su edifici composti al massimo da due a quattro unità immobiliari (posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche):

  1. per lavori già avviati in relazione alle spese sostenute nel 2022, per passare al 90% per le spese sostenute nel 2023, al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025;
  2. per nuovi progetti in relazione ai quali, al 25 novembre 2022, risulta effettuata la Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata) e, per lavori su edifici condominiali, se l’assemblea ha deliberato e approvato l’esecuzione prima della stessa data;
  3. per progetti con demolizione e ricostruzione degli edifici, se al 25 novembre 2022 risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

Per gli interventi su edifici unifamiliari (villette) e unità immobiliari indipendenti e autonome in edifici plurifamiliari (villette a schiera e appartamenti con ingresso autonomo in una palazzina), l’incentivo resta al 110% anche per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 purché, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Per questi stessi immobili, le spese sostenute nel 2023 per lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023 sono riammesse al Superbonus nella misura del 90% al verificarsi di tre condizioni:

  • contribuente proprietario dell’immobile o titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto);
  • unità immobiliare oggetto di interventi adibita ad abitazione principale (prima casa);
  • reddito familiare non superiore, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, a una certa soglia (da 15mila euro in su), calcolata applicando un quoziente familiare nei casi di nuclei familiari che più di una persona (clicca qui per il calcolo del quoziente familiare e per leggere la tabella allegata al decreto).

Il Decreto Aiuti Quater prevede anche un nuovo contributo esentasse a favore delle persone fisiche con il requisito di reddito per il Superbonus villette. Un decreto del MEF ne dovrà fissare criteri e regole di erogazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (quindi, entro il 19 gennaio 2023).

Il Superbonus resta al 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per interventi effettuati nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, ferme restando le regole per il calcolo dei tetti massimi di spesa detraibile già oggi previste.

Nel DL Aiuti Quater è prevista la nuova possibilità, in favore del cessionario del credito edilizio, di utilizzare in dieci quote annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 se non ancora utilizzati. La quota non utilizzata nell’anno non potrà però essere fruita negli anni successivi, né richiesta a rimborso. Per esercitare l’opzione, il fornitore o il cessionario dovrà inviare una comunicazione telematica alle Entrate, secondo modalità definite da un successivo provvedimento dell’Agenzia.

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