Il D.Lgs. riformulando l’art. 33 della legge 104, ha eliminato la figura del “referente unico dell’assistenza”, a causa del quale non poteva essere riconosciuta a più di una lavoratrice – o di un lavoratore – dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave, a meno che non si trattasse dei genitori di figlia o figlio con disabilità grave, ai quali era già in precedenza riconosciuto un ruolo particolare nella cura. Dunque, secondo quanto previsto, il permesso per l’assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità accertata può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto (genitore, coniuge, parte di un’unione civile e convivente di fatto), che possono usufruirne alternativamente tra loro.
Recentemente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10976 del 24 aprile 2026, ha revocato il beneficio a una lavoratrice che assisteva il parente invalido del marito, nello specifico un cugino.
Per la dipendente non è bastato richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 23 settembre 2016, per sostenere il diritto ai permessi della legge 104 in caso di semplice convivenza.
Secondo i giudici di piazza Cavour è vero che quella decisione ha esteso i benefici anche al convivente di fatto di una persona con disabilità grave, ma si riferisce esclusivamente alla convivenza “more uxorio”, cioè a un rapporto stabile assimilabile a una relazione di coppia.
Di conseguenza, un dipendente di un’azienda – pubblica o privata – non può fruire dei permessi 104 per assistere un parente invalido del rispettivo coniuge anche se questi conviva con loro.
I permessi della legge 104 spettano solo se esiste un preciso rapporto giuridico o affettivo riconosciuto dalla legge. La semplice convivenza, anche prolungata, non è sufficiente a giustificarne la concessione.
La Corte ha chiarito che i permessi retribuiti spettano solo in presenza di determinati rapporti giuridici:
- parentela o affinità entro i limiti previsti dalla legge;
- matrimonio;
- convivenza “more uxorio” (cioè una relazione stabile e assimilabile a quella coniugale).
Detto orientamento è stato poi confermato e chiarito dal citato decreto legislativo n. 105 del 2022, che ha aggiornato la normativa includendo espressamente i “conviventi di fatto” ma solo nel senso definito dall’art. 1 della legge n. 76 del 2016 che fa riferimento a una coppia legata da vincoli affettivi stabili e da reciproca assistenza morale e materiale.






