Rapporto informativo: è possibile che in anni successivi la valutazione del servizio prestato possa essere diversamente e meno favorevolmente qualificata. – Consiglio di Stato sent. nr. 4100/06 dell’11 aprile 2006

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Ultimo aggiornamento 22/07/2013

Rapporto informativo: è possibile che in anni successivi la valutazione del servizio prestato possa essere diversamente e meno favorevolmente qualificata. Il Consiglio di Stato ha affermato che costituisce dato acquisito della giurisprudenza amministrativa, tanto in sede giurisdizionale che consultiva, il principio secondo cui i rapporti informativi annuali di un dipendente statale, anche se pienamente positivi, non precludono la possibilità che in anni successivi la valutazione del servizio prestato possa essere diversamente e meno favorevolmente qualificata, in quanto i rapporti informativi ed i relativi giudizi complessivi si riferiscono ai singoli anni e, stante la loro autonomia, non possono essere influenzati da quelli riportati dall’impiegato negli anni precedenti

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. nr. 4100/06 dell’ 11 aprile 2006 – dep. 27.06 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 4100/06

Reg.Dec.

N. 6177 Reg.Ric.

ANNO 2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da dott……., rappresentato e difeso dall’avv.to …………, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via ………..;

contro

il Ministero dell’ Interno, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I^ ter, n. 3011/2000 del 12.04.2000;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’ Interno;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza dell’ 11 aprile 2006 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Udito l’ Avvocato dello Stato Volpe;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio il dott. Sig.. ……… , vice questore aggiunto della Polizia di Stato, impugnava il rapporto informativo recante l’attribuzione per l’anno 1995 del giudizio di “distinto” con punti 57 assumendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di poter in diversi profili.

Il T.A.R. adito, dopo attenta ricostruzione del quadro normativo e regolamentare di riferimento per la compilazione dei rapporti informativi e, segnatamente, delle innovazione introdotte dal d.m. 06.05.1996 e relativa circolare applicativa, dichiarava l’infondatezza dei motivi di impugnativa e respingeva il ricorso.

Avverso la decisione reiettiva il dott. ……. ha proposto atto di appello ed ha dedotto:

– il T.A.R. ha erroneamente ritenuto, in base al nuovo sistema di valutazione del merito del dipendente introdotto dal d.m. 06.05.1996, la non necessità di specifica motivazione in ordine alla “reformatio in pejus” derivante dall’ attribuzione del giudizio di “distinto” per l’anno 1994 rispetto al più elevato giudizio di “ottimo” costantemente conseguito per i precedenti periodi di valutazione, con assegnazione altresì oltre il punteggio massimo di 60 anche di 2 punti aggiuntivi per specifico merito di servizio;

– il rapporto informativo per l’anno 1995 è stato condizionato da situazioni di conflittualità ambientale presso l’ ufficio di applicazione per iniziative assunte dal sig……. tese a denunziare comportamenti non conformi a legge all’ interno all’ufficio e di altre istituzioni;

– con riferimento ai parametri del rapporto informativo E6, E3, C2 si è dato luogo, in assenza di motivazione, ad una valutazione peggiorativa rispetto ai coefficienti attributi nel rapporto informativo 1994 ;

– la disciplina dettata dal d.m. 06.05.1996 è ispirata a criteri e modalità che non consentono di raggiungere il più elevato livello di valutazione caratterizzato dal riconoscimento del punteggio aggiunto di p. 2 oltre quello massimo previsto per il giudizio complessivo di “ottimo”;

– l’ Amministrazione ha tardivamente compilato nel 1997 il rapporto informativo riferito all’anno 1995 ed ha indebitamente applicato con effetto retroattivo il nuovo sistema di valutazione introdotto dal d.m. 06.05.1996, valido invece solo per i successivi rapporti informativi;

Il Ministero dell’ Interno di è costituito in giudizio ed ha depositato una relazione e documenti relativi all’insorta controversia.

All’udienza del’1° aprile 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1). Con il primo mezzo il dott. ….. insiste sulla necessità di un’adeguata e diffusa motivazione che giustifichi le ragioni del giudizio complessivo di “distinto” assegnato per l’anno 1995 rispetto alla più elevata valutazione di “ottimo” conseguita per i precedenti anni di servizio.

Si osserva al riguardo che costituisce dato acquisito della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, tanto in sede giurisdizionale che consultiva, il principio secondo cui i rapporti informativi annuali di un dipendente statale, anche se pienamente positivi, non precludono la possibilità che in anni successivi la valutazione del servizio prestato possa essere diversamente e meno favorevolmente qualificata, in quanto i rapporti informativi ed i relativi giudizi complessivi si riferiscono ai singoli anni e, stante la loro autonomia, non possono essere influenzati da quelli riportati dall’impiegato negli anni precedenti (cfr. ex multis C. di S., Sez. VI^, n. 5807 del 17.10.2005; Sez. IV^, n. 416, del 15.06.2004; Sez. IV^, n. 991 del 22.02.2001; Sez. VI, n. 135 del 3.2.1998).

In sostanza, la cadenza annuale delle valutazioni e la conseguente autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema all’ interno del quale il pur comprensibile affidamento del dipendente in ordine alla conservazione dei livelli di classifica in precedenza attinti recede rispetto all’interesse pubblico cui è finalizzata la verifica; interesse pubblico che è da ravvisarsi, alla stregua della normativa primaria e secondaria applicabile, nel monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti (soggettivi ma anche oggettivi) necessariamente non rigidi ed immutabili

In tale quadro di riferimento le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi annuali oggetto di valutazione costituiscono evenienza, per così dire, fisiologica, e ciò porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca “ex se” indice di contraddittorietà.

1.1). Relativamente al rapporto informativo riferito all’anno 1995 e di cui è controversia ha trovato per la prima volta applicazione la disciplina sulle modalità di redazione introdotta con il d.m. 06.05.1996 emanato in attuazione dell’art. 62 del d.P.R. 24.04.1982, n. 335.

Per il ruolo dei dirigenti e dei commissari, cui appartiene l’appellante, la nuova regolamentazione ha previsto 24 elementi di giudizio variamente articolati – in luogo dei 10 contemplati dalla disciplina previgente – che assumono ad oggetto la competenza professionale, la capacità di risoluzione, la capacità organizzativa, la qualità dell’attività svolta, ed altri parametri di giudizio. Il nuovo sistema ha, inoltre, modificato la graduazione del punteggio numerico attribuibile ad ogni singolo elemento di giudizio. I punteggi 1, 2, 3, corrispondenti nel precedente sistema di valutazione rispettivamente alle notazioni “insoddisfacente”, “soddisfacente” e “positivo”, in base alla nuova regolamentazione di cui al d.m. 06.05.1996 sono invece correlati ai giudizi “insoddisfacente”, “positivo” ed “elevato”. I punteggi 2 e 3, nel nuovo metodo di valutazione, sono stati entrambi collegati a giudizi superiori alla sufficienza, e però con crescente gradazione dell’apprezzamento così da evitare un appiattimento delle valutazione verso l’alto, in mancanza di sfumature capaci di descrivere diversi livelli di prestazione pur positivamente valutati. Essendo infine aumentati gli elementi di giudizio e variato altresì il punteggio complessivo minimo richiesto per conseguire il giudizio complessivo di “ottimo” (p. 66), di “distinto” (p. 54) e di “buono” (p. 42), ecc.

Il giudizio complessivo di “distinto” con punti 57 assegnato al dr. ….. per l’anno 1995 è, quindi, scaturito da un sistema di valutazione del tutto diverso rispetto al quello osservato per l’anno 1994 che non può, pertanto, essere a assunto a termine di comparazione proprio per la non omogeneità qualitativa e quantitativa dei parametri di valutazione (cfr. in fattispecie analoghe C. di S., Sez. VI^, n. 314, del 31.01.2006; n. 7161 del 19.12.2005; n. 5807 del 17.10.2005). Resta, inoltre, escluso l’ asserito intento “punitivo” dell’ Amministrazione nei confronti dell’esponente che invece, come illustrato dalla resistente Amministrazione, ha conseguito per nove dei ventiquattro elementi di giudizio il punteggio di 3, pari alla notazione “elevato”, e per i restanti 15 il punteggio di 2, corrispondente alla notazione “positivo”, così che il giudizio complessivo finale è scaturito dall’applicazione di un modello, per quanto innanzi esposto, più sensibile per la graduazione da 2 d 3 del punteggio da assegnare a prestazioni pur oggettivamente di contenuto superiore alla sufficienza. Ciò esclude anche ogni ipotizzato sviamento dal corretto esercizio della potestà valutativa per il perseguimento di fini puntivi in relazione a situazioni di conflittualità ambientali nella sede di servizio.

2). Quanto alla lamentata mancanza di motivazione della valutazione relativa ai parametri del rapporto informativo contrassegnati dalle sigle alfa numeriche E6, E3, C2, deve osservarsi che il coefficiente numerico assegnato, cui per regolamento corrisponde un prefissato livello di valutazione del profilo preso in esame, giustifica “ex se” il giudizio espresso e non deve essere sostenuto da ulteriori espressioni verbali o note illustrative.

3). Il dott. ….. rinnova le doglianze formulate avverso il complesso delle modalità di redazione del rapporto informativo introdotte con il d.m. 06.05.1996, che non offrirebbero validi criteri di riferimento e di orientamento per i dipendenti onde poter conseguire la valutazione ottimale.

Il motivo non ha pregio ove si consideri che proprio l’articolazione dei parametri di valutazione in cinque categorie generali – afferenti ai più diversi profili e contenuti della prestazione lavorativa resa nell’arco annuale – a sua volta distinti in complessivi 24 parametri di giudizio nel cui ambito graduare la notazione di merito o di demerito, offre puntuali e sicuri elementi su cui fondare la valutazione annuale del livello qualitativo degli apporti lavorativi, dell’impegno profuso e delle capacità messe in mostra dal dipendente preso in considerazione.

3.1). Quanto alla doglianza circa l’illegittimità della nuova normativa regolamentare perché renderebbe impossibile il conseguimento oltre la valutazione di “ottimo” con il massimo punteggio anche i due punti aggiuntivi, secondo quanto previsto dall’art. 63, secondo comma, del d.p.r. n. 335/1982, va in primo luogo dichiarato il difetto di interesse all’introduzione del motivo, non versando il ricorrente che ha conseguito il giudizio complessivo di ”distinto” nella situazione che consente l’ulteriore incremento del punteggio complessivo.

Nel merito si tratta di mera ipotesi prospettata dall’appellante, perché la valutazione di cui si discute – proprio in quanto aggiuntiva ai normali coefficienti numerici – va riferita con carattere premiale a prestazioni di servizio che esulino dall’ ordinarietà e che si collochino in un livello di assoluta eccellenza.

4). Circa l’eccepita illegittimità del rapporto informativo, perché redatto oltre il mese di gennaio successivo all’anno di valutazione, secondo quanto stabilito dall’art. 62, comma secondo, del d.P.R. n. 335/1982, va ribadito l’indirizzo della Sezione sulla natura ordinatoria e non perentoria del predetto termine, la cui violazione non si risolve in vizio di legittimità dell’atto a contenuto valutativo (Cfr. Cons. St. , Sez. VI^, n. 529 del 10.02.2006; n. 5807/2005 cit.).

5). Infine, diversamente da quanto dedotto dall’appellante, non risulta violato il principio di irretroattività delle norme regolamentari.

L’art. 62, comma 4, del d.P.R. n. 335 del 1982 ha attribuito al Ministro dell’ Interno il potere di stabilire i criteri e modalità per la redazione dei rapporti informativi.

Tali criteri sono stati inizialmente approvati con il decreto ministeriale in data 11 giugno 1983.

Nell’esercizio del medesimo potere sono stati in prosieguo modificati i criteri di redazione a decorrere dai rapporti informativi riguardanti l’anno 1995. Con atto del 21 dicembre 1995 l’ Amministrazione ha ribadito che i medesimi rapporti informativi sarebbero stati redatti sulla base dei nuovi criteri, poi definitivamente approvati con il d.m. 6 maggio 1996.

La disciplina dettata dal d.m. 06.05.1996 ha, quindi, trovato applicazione per la redazione dei successivi rapporti informativi e non per la revisione di quelli già redatti. La potestà dell’ Amministrazione di applicare criteri generali e dettagliati per la redazione dei rapporti informativi discende, inoltre, dal previgente art. 62, quarto comma, del d.P.R. n. 335/1982 e non dalla norma regolamentare che ad esso ha dato attuazione e che, in base al principio “tempus regit actum”, va applicata nel momento in cui si procede alla valutazione del dipendente.

Né, infine, può ipotizzarsi la necessità di una preventiva conoscenza da parte del pubblico dipendente dei criteri di redazione dei rapporti informativi. Non si versa, infatti, a fronte di un codice disciplinare la cui previa cognizione è indubbiamente necessaria onde non incorrere negli illeciti ivi prefigurati. Si tratta, invece, di regole che indirizzano l’esercizio della potestà discrezionale dell’amministrazione quanto alla valutazione dei livelli di capacità, impegno, qualità dell’attività svolta, ecc. del pubblico dipendente, ma che non immutano gli ordinari obblighi di condotta in servizio e fuori, quali dettati dalle disposizioni di legge o regolamentari sullo stato giuridico, dalla disciplina contrattuale a da eventuali codici deontologici.

All’infondatezza dei motivi di appello segue il rigetto dell’appello.

Sussistendo giusti motivi può disporsi la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez. VI – nella Camera di Consiglio dell’ 11 aprile 2006, con l’intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini Presidente

Sabino Luce Consigliere

Carmine Volpe Consigliere

Giuseppe Romeo Consigliere

Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore

Presidente

f.to Giorgio Giovannini

Consigliere Segretario

f.to Bruno Rosario Polito f.to Giovanni Ceci

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………….27/06/2006………………

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

f.to Maria Rita Oliva

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