In queste settimane stanno “girando” varie richieste di adesione ad un nuovo ricorso per ottenere un risarcimento danni dalla mancata istituzione della previdenza complementare nel Comparto Sicurezza e Difesa.
Su queste pagine (n. 37 del 13 settembre 2025) abbiamo rappresentato che con la decisione n. 07023/2025 del 12 agosto 2025, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), ha irreversibilmente definito il contenzioso riguardante la mancata attivazione della previdenza integrativa per il personale della Polizia di Stato, rigettando il ricorso proposto da un nutrito gruppo di colleghi che avevano impugnato la sentenza n. 3422/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) che aveva, nella fase di primo grado, respinto la richiesta di accertamento del diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi, in conseguenza della mancata attuazione delle forme pensionistiche complementari previste dalla L. 8 agosto 1995, n. 225, da quantificarsi in misura corrispondente ai rendimenti non realizzati nonché all’adozione di ogni misura idonea a reintegrare la loro posizione previdenziale.
Al riguardo occorre chiarire che la giurisprudenza amministrativa ha definitivamente chiarito che, a prescindere dalla prova dell’esistenza di una colpa dell’Amministrazione e di un danno, non sussiste l’interesse ad agire del singolo dipendente, essendo la titolarità dell’azione in capo alle Associazioni sindacali di comparto.
Recentemente, tuttavia, il Consiglio di Stato ha rinviato al 3 novembre 2026 la decisione su un appello per consentire all’Amministrazione di chiarire quali iniziative in concreto ha inteso o intende adottare per dare esecuzione ad una raccomandazione del giudice del lavoro europeo.
Occorre, dunque attendere le decisioni dell’alto consesso amministrativo, per valutare la possibilità di un’eventuale azione legale collettiva a tutela degli iscritti.
Per le esposte ragioni consigliamo ai nostri iscritti di non aderire a iniziative contenziose essendoci, altresì, la possibilità che il Consiglio di Stato, rimetta la questione alla Corte Costituzionale.





