Rinnovo cessione del quinto e problema delle doppie trattenute per il personale in pensione

0

Con il messaggio n. 1794 del 28 maggio 2026, l’INPS ha rideterminato le regole operative per la gestione dei contratti di rinnovo della cessione del quinto allo scopo di eliminare la possibilità di doppia trattenuta nei casi di rinnovo della cessione del quinto con lo stesso o altro istituto bancario.

In primo luogo, occorre partire dall’art. 39 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 che fissa le condizioni entro cui un pensionato può rinnovare un finanziamento in corso, distinguendo i casi in cui il nuovo prestito viene erogato dallo stesso intermediario da quelli in cui subentra un soggetto diverso.

Altra norma fondamentale è il D.M. del Ministero dell’Economia n. 313 del 27 dicembre 2006, che fornisce una distinzione fondamentale. In un contratto di cessione del quinto è possibile individuare due fasi distinte: quella in cui il contratto acquista efficacia formale – la c.d. decorrenza giuridica – e quello in cui le trattenute sulla pensione prendono effettivamente avvio – la c.d. decorrenza economica.

Con il menzionato messaggio n. 1794/2026 l’INPS chiarisce che, per tutti i contratti qualificati come rinnovo, le trattenute legate al vecchio finanziamento cesseranno in automatico nel momento in cui quelle del nuovo contratto diventano operative, senza più sovrapposizioni né arretrati da gestire manualmente. La modifica si applica sia al rinnovo interno, cioè quello con lo stesso intermediario che aveva concesso il finanziamento originario, sia al rinnovo esterno con cambio di banca.

Il messaggio INPS affronta anche il caso in cui l’ente previdenziale abbia già accreditato, alla banca precedente, rate riferite a mesi successivi all’estinzione del contratto. In questo caso, richiamando espressamente l’art. 2033 del c.c. in materia di ripetizione dell’indebito, l’INPS chiarisce che quelle somme devono essere integralmente restituite al pensionato.

Advertisement