riscatto dei periodi di maternità che precedono il rapporto di lavoro.

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Ultimo aggiornamento 26/07/2024

Valorizzazione previdenziale dei periodi di maternità antecedenti la costituzione del rapporto di lavoro

Un nostro iscritto ci chiede se è possibile il riscatto dei periodi di maternità che precedono il rapporto di lavoro.

Per i periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro è prevista la possibilità di accredito di contributi figurativi.

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Lo prevede l’articolo 25 del dlgs 151/2001, in base al quale possono presentare domanda le contribuenti con almeno cinque anni di versamenti effettivi ed iscrizione al 27 aprile 2001 a una gestione previdenziale obbligatoria, senza essere pensionati alla stessa data.

I contributi figurativi in questione sono validi sia per il diritto sia per la misura della pensione, indipendentemente dal modo in cui questa vene calcolata.

Se si hanno i requisiti sopra citati si può fare richiesta all’INPS per l’accredito dei contributi figurativi relativi alla maternità, anche se antecedenti al 1996, utilizzandoli per il raggiungimento del requisito e il calcolo della pensione. La procedura è attivabile online dal sito INPS.

Per quanto riguarda il calcolo della pensione, se i contributi sono antecedenti al 1996 si conteggiano con il sistema retributivo diversamente si applica il sistema contributivo.

L’accredito è subordinato al possesso di cinque anni di contribuzione effettiva al momento della domanda di accredito.

Al raggiungimento di detto requisito concorrono tutte le tipologie di contribuzione derivanti da attività lavorativa subordinata. Il requisito in argomento non può essere perfezionato totalizzando la contribuzione accreditata in corrispondenza di periodi di lavoro subordinato con periodi di contribuzione versata nelle gestioni ART/COM e CD/CM, per attività autonoma (circolare INPS 26 marzo 2003, n. 61).

Con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1° maggio 2010, il predetto requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in altro stato comunitario, fermo restando il rispetto del minimale di 52 settimane di contribuzione richiesto dalla regolamentazione comunitaria per l’accesso alla totalizzazione.

Sempre dal 1° maggio 2010, il requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in Svizzera e nei Paesi SEE ovvero Islanda, Liechtenstein e Norvegia (circolare 25 febbraio 2011, n. 41).

L’accredito figurativo può avvenire solo in corrispondenza di periodi che non risultino già coperti da altra tipologia di contribuzione nelle varie gestioni pensionistiche, nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo (circolare 26 marzo 2003, n. 61).

La domanda deve essere presentata dall’interessato o dai suoi superstiti alla sede INPS territorialmente competente. Alla domanda va allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) della data di nascita del bambino e dei dati anagrafici della madre. Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

 

 

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