Se l’etilometro non è revisionato, l’imputato dev’essere assolto

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Ultimo aggiornamento 15/09/2021

Se l’etilometro non è revisionato, l’imputato dev’essere assolto. Una lettura garantista del Tribunale di Venezia

 

INPUTATO

Del reato p. E p. Dall’art.186 co.2 lett. C) c.D.S. Perché conduceva l’autovettura fiat targata , di altrui proprietà, in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande
Alcooliche, riportando – a seguito dell’accertamento effettuato con strumenti e procedure determinati dal regolamento del c.D.S. – un tasso alcoolemico pari a 1,71 g/l al primo test e 1,66 g/l al secondo test.

In mira in data 20/1 1/2017.

CONCLUSIONI

Il pubblico ministero: mesi 7 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda e applicazione sanzione accessorie.

La difesa dell’imputato chiede:

1. Assoluzione con formula piena atteso che dall’istruttoria dibattimentale è emerso che l’imputato non guidava in stato di ebbrezza;
2. In via subordinata assoluzione ex art. 530 il comma c.P.P.;
3. In via meramente subordinata per scrupolo si chiede ‘l’assoluzione per tenuità del fatto, causa di non punibilità che può essere applicata anche al reato di guida in stato di ebbrezza, giusta cass. Pen. 2 novembre 2015 nr 44132. Infatti nella fattispecie l’imputato non ha provocato incidente stradale;
4, in via gradata per la non creduta ipotesi di omesso accoglimento di alcune delle istanze sopraesposte, si chiede che quantomeno sia applicata la fattispecie meno grave di cui alla lettera a dell’art. 186 c.D.S. In considerazione dell’inattendibilità del rilevamento
Strumentale, giusto insegnamento della s.C. (cass. Pen sez. Iv 27/06/2012 n.25399; cass pen sez. Vi 21.02.2017 n.16480; cass. Pen. Sez. Iv 21/02/2017 n.16480);
5. In via meramente subordinata per scrupolo si chiede l’assoluzione per tenuità del fatto, causa di nono punibilità che può essere applicata anche al reato di guida in stato di ebbrezza, giusta cass. Pen. 2 novembre 2015 nr 44132. Infatti nella fattispecie l’imputato non ha provocato lesioni a persone o danni a cose e oltretutto e° incensurato;
6. In via ulteriormente subordinata minimi di pena, concessione delle attenuanti generiche, conversione della pena detentiva e di quella pecuniaria in quella di lavoro di pubblica utilità di cui all’art.54 d.Lgs. 28.08.2000 presso ente convenzionato
7. Ulteriore subordine nella denegata ipotesi di omesso.. Accoglimento di quanto sopra, minimi di pena, concessione delle attenuanti generiche e conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, benefici di legge concessi;
8. Si chiede perizia sull’etilometro utilizzato dalla polizia locale di mira nei confronti dell’imputato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nei confronti di è stato disposto il giudizio per il reato di cui all’art. 186 co. 2 lett c) CdS, perché guidava l’autovettura in stato d’ebbrezza, con tasso alcolemico rilevato dagli strumenti pari a 1,71 al primo test ed a 1,66 g/l al secondo test – in Mira, in data 20/11/17

A dibattimento sono stati sentiti i testi e consulenti introdotti dalle parti, in particolare Boscolo Alessia della Polizia locale ed il consulente della difesa Marcon, che ha depositato l’elaborato. E’ stata acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta pertinente al giudizio .

Quindi, all’esito, le parti hanno concluso come da verbale d’udienza ed il Giudice ha emesso sentenza di assoluzione in atti.

Dalla deposizione della teste della Polizia locale e dall’esame del verbale di accertamenti urgenti inserito nel fascicolo dibattimentale come atto irripetibile, è emersa l’effettività degli accadimenti di cui all’imputazione, cioè il fatto che l’imputato è stato controllato, il giorno e nel tempo sopra indicati, alla guida della vettura come sopra individuata, recando percepibili sintomi di previa assunzione di bevande alcoliche, come specificamente illustrati nel verbale di accertamenti urgenti, così da determinare la necessità di accertamenti mediante l’etilometro. Non vi è stata contestazione dell’imputato in ordine all’effettiva adozione degli avvisi di legge precedenti agli accertamenti alcolemici, come indicato nel verbale di accertamenti urgenti. Gli esiti degli esami alcolemici sono quelli riscontrati dagli scontrini
acquisiti, che riportano il superamento dei limiti di legge, nella misura sopra specificata nell’imputazione.

Però la difesa ha diligentemente acquisito prova documentale, tramite il relativo libretto, delle modalità di compimento delle visite periodiche inerenti lo strumento — etilometro utilizzato per lo svolgimento delle operazioni tecniche di accertamento. Va ricordato che le visite periodiche, previste dal D.M. 22/05/1990 n. 196 e dalla circolare n. 87/91 del 06/06/91 del Ministero dei Trasporti, in epoche successive a quella primitiva, debbono avvenire annualmente, Nella fattispecie concreta in esame, invece, è emerso dall’esame del libretto che esse sono avvenute in ritardo rispetto al decorso dell’annualità ed inoltre negli anni 2013 e 2016 non sono state compiute del tutto .

Né risultano essere state effettuate verifiche ulteriori a seguito di riparazione dell’apparecchio, come pure previsto dalla sopra menzionata normativa. A fronte di tali specifici rilievi sulla prova relativa all’idoneità dello strumento ad accertare l’esattezza dei risultati degli esami effettuati dall’odierno imputato, l’accusa non è stata in grado apportare ulteriori contributi in ordine alla prova dell’assoluta
idoneità dell’etilometro in argomento, in assenza delle viste periodiche anzidette e di altre attività di riparazione/sostituzione/manutenzione dell’apparecchio.

Pertanto, la mancanza di continuità delle visite periodiche annuali ed anzi addirittura l’assenza di visite periodiche per 2 anni ed altresì di verifiche per la sostituzione di parti necessarie, nel decorso del tempo, assegnano l’impossibilità di ritenere assolutamente affidabili, oltre ogni ragionevole dubbio, gli esiti degli accertamenti alcolemici compiuti sulle prove effettuate dall’imputato, per cui non può dirsi
raggiunta la prova assoluta del superamento della soglia di punibilità penale prevista dalla norma, ogni ulteriore percezione degli operanti (sui sintomi di assunzione di alcool da parte dell’imputato) restando circoscritti ad un’acquisizione recettiva suscettibile di essere contestata e comunque non idonea a comprovare rigorosamente la soglia di punibilità .

Consegue pertanto l’assoluzione dell’imputato, perché il fatto non sussiste .

PQM

Visto l’art. 530 c.p.p., i assolve dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste .
Visto l’art. 544 co. III c.p.p, indica in giorni trenta il termine del deposito delle motivazioni .

In Venezia, il giorno 30/04/21

Il Giudice

PDF SENTENZA

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