Sezioni p.g.: il Procuratore, se viene meno il rapporto di fiducia, può chiedere la sostituzione del dipendente P.s., senza una motivazione analitica – Cons. Stato sent. nr. 4489/06 del 28.04.2006

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Ultimo aggiornamento 22/07/2013

Sezioni p.g.: il Procuratore, se viene meno il rapporto di fiducia, può chiedere la sostituzione del dipendente P.s., senza una motivazione analitica. Infatti, sostiene il Consiglio di Stato, l’assegnazione di appartenenti alle forze di polizia alle sezioni di p.g. presso le Procure della Repubblica, comportando una stretta collaborazione tra p.m. e gli addetti alle sezioni nello svolgimento dell’attività di indagine, presuppone un rapporto eminentemente fiduciario tra Procuratore della Repubblica e addetti alle predetti sezioni. Pertanto, ove detto rapporto fiduciario si alteri, rendendo impossibile o estremamente difficile una proficua collaborazione, è in potere del Procuratore della Repubblica chiedere la sostituzione del soggetto, non occorrendo una motivazione analitica e puntuale.

Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 4489/06 del 28.04.2006 – dep. 13.07.2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 4489/06

Reg.Dec.

N. 9552 Reg.Ric.

ANNO 2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9552/2002 proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliato presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

sig…….., rappresentato e difeso dall’avv. ….., ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. …., in Roma, via dei …………..;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Campania – Napoli, se. I, 5 aprile 2002, n. 1897, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 16 gennaio 2003, n. 656, con cui è stata disposta la sospensione della sentenza appellata;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti tutti gli atti della causa;

relatore alla pubblica udienza del 28 aprile 2006 il consigliere Rosanna De Nictolis e udito l’avvocato dello Stato Letizia Guida per l’appellante;

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. L’odierno appellato, sovrintendente capo della polizia di Stato, già assegnato, con decreto 25 agosto 1994, alla sezione di polizia giudiziaria istituita presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con provvedimento del Capo della Polizia 28 dicembre 1999, n. 333 – A/9805.B.3 veniva trasferito d’ufficio dalla predetta sezione alla Questura di Napoli.

Con ricorso al T.a.r. della Campania – Napoli, impugnava sia il decreto di trasferimento, sia le presupposte note del Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Napoli del 29 ottobre 1999 e del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli del 2 novembre 1999.

Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso.

1.1. Ha proposto appello il Ministero dell’interno.

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza 16 gennaio 2003, n. 656, ha sospeso l’esecuzione della sentenza appellata.

1.2. Il T.a.r. ha ritenuto il provvedimento di trasferimento viziato da difetto di motivazione e carenza di presupposto.

Il provvedimento si basa infatti sulle note del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, in cui si esprime l’avviso che l’odierno appellato non sarebbe idoneo alle attività e ai compiti di ufficio.

Il sovr. …. si sarebbe rifiutato di svolgere un’attività di inserimento dati nell’archivio del Registro Generale.

Ad avviso del T.a.r. legittimo sarebbe stato tale rifiuto, in quanto l’attività di inserimento dati in un archivio informatico sarebbe estranea alle mansioni proprie degli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle sezioni presso le Procure della Repubblica, mansioni attinenti esclusivamente all’attività investigativa penale.

Pertanto, erronea sarebbe l’affermazione circa la non idoneità del sovr. …. alle mansioni proprie della sezione di p.g.

Il rapporto che si instaura tra Procuratore della Repubblica e addetti alle sezioni di p.g. sarebbe eminentemente fiduciario e ben potrebbe cessare al venir meno del rapporto di fiducia, il che sembra accaduto nel caso di specie, ma non sarebbe corretto far riferimento ad una inidoneità alle mansioni, in quanto il giudizio di inidoneità, oltre che privo di riscontro, potrebbe pregiudicare la futura progressione di carriera del soggetto.

2. Ha interposto appello l’amministrazione osservando che:

– non vi sarebbe stato un trasferimento in senso tecnico, bensì uno spostamento da un ufficio ad un altro della medesima città, per cui non sarebbe stata necessaria una analitica motivazione;

– il trasferimento sarebbe motivato esclusivamente dal venir meno del rapporto di fiducia tra Procuratore della Repubblica e addetto alla sezione di p.g., a causa del rifiuto di quest’ultimo di prestare collaborazione in una situazione contingente;

– il provvedimento impugnato, laddove parla di inidoneità, non intenderebbe esprimere un giudizio negativo sul dipendente, volendo solo riferirsi specificamente alle mansioni assegnate nell’ambito della sezione di p.g.

3. L’appello è fondato.

L’assegnazione di appartenenti alle forze di polizia alle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso le Procure della Repubblica, comportando una stretta collaborazione tra i pubblici ministeri e gli addetti alle sezioni nello svolgimento dell’attività di indagine, presuppone un rapporto eminentemente fiduciario tra Procuratore della Repubblica e addetti alle sezioni di p.g.

Ove detto rapporto fiduciario si alteri, rendendo impossibile o estremamente difficile una proficua collaborazione, è in potere del Procuratore della Repubblica chiedere la sostituzione del soggetto.

Sicché, non occorre una motivazione analitica e puntuale.

Nel caso specifico, il provvedimento impugnato, decreto del capo della polizia del 28 dicembre 1999, senza alcuna particolare motivazione, che non era dovuta, si limita a prendere atto della richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, e, per l’effetto, trasferisce il sovr. ….. dalla sezione di p.g. presso il Tribunale di Napoli alla Questura della medesima città.

Il provvedimento impugnato non esprime alcuna valutazione negativa sulle capacità del dipendente, ma si limita a prendere atto di una richiesta del Procuratore della Repubblica.

Né può ritenersi che la nota del Procuratore della Repubblica di Napoli, laddove afferma che il dipendente non è più idoneo rispetto all’attività e ai compiti dell’ufficio, esprime un giudizio negativo sulla capacità professionale del medesimo. La formulazione utilizzata è infatti generica e non circostanziata, e intende riferirsi al venir meno del necessario rapporto di fiducia.

Per completezza il Collegio osserva che, comunque, al dipendente era stato chiesto l’espletamento di un’attività che non appare del tutto extravagante rispetto alle ordinarie mansioni di p.g., sicché il rifiuto, opposto dal dipendente, denota mancanza di collaborazione e altera significativamente il rapporto di fiducia.

Invero, l’inserimento di dati nell’archivio informatico del registro generale, comporta la presa di conoscenza delle notizie di reato, e dunque implica un’attività conoscitiva che non è estranea alle funzioni di polizia giudiziaria, in quanto ne costituisce presupposto essenziale.

Inoltre l’espletamento di tale attività era stato richiesto per un periodo circoscritto e con un impegno limitato (un’ora al giorno per far fronte a contingente carenza di organico).

4. Per quanto esposto, l’appello merita accoglimento.

Appare tuttavia equo compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2006 con la partecipazione di:

Giorgio Giovannini – Presidente

Luigi Maruotti – Consigliere

Giuseppe Romeo – Consigliere

Giuseppe Minicone – Consigliere

Rosanna De Nictolis – Cons. rel. ed est.

Presidente

f.to Giorgio Giovannini

Consigliere Segretario

f.to Rosanna De Nictolis f.to Vittorio Zoffoli

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il………………13/07/2006……………….

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

f.to Maria Rita Oliva

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