Termina l’emergenza da Covid 19 – meno restrizioni dal 1° aprile

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Il 25 marzo 2022 è entrato in vigore il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, Pubblicato sulla GU Serie Generale n. 70 del 24 marzo 2022.

Il provvedimento pone fine allo stato di emergenza, deliberato per la prima volta dal Consiglio dei ministri alla fine di gennaio 2020 e via via prorogato.

Il decreto si compone di quindici articoli che disciplinano le misure di fuoriuscita dalla pandemia.
In caso di Covid, cambiano le misure di isolamento e auto sorveglianza. A decorrere dal primo aprile, infatti, non potranno muoversi dalla propria abitazione (o dimora) tutte quelle persone sottoposte all’isolamento per provvedimento dell’ASL poiché positive al Covid, e così fino all’accertamento della guarigione.

Sempre dal primo aprile, chi avesse avuto “contatti stretti” con soggetti positivi non dovrà più fare la quarantena, ben potendosi limitare a un regime di auto sorveglianza indossando mascherine di tipo FFP2 tanto al chiuso quanto all’aperto in caso di assembramenti. Se sintomatici, questi dovranno effettuare un test antigenico rapido o molecolare al decimo giorno dal contatto; se invece asintomatici, dopo cinque giorni dall’ultimo contatto.

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Dal primo aprile e fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

a) per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, – Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  • funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Stando al dettando normativo, dal primo maggio ci sarebbe un “liberi tutti”. Tuttavia, un “invito alla prudenza” anche dopo, è verosimile quale ragione di buon senso, oltre che altamente consigliato a fronte dell’andamento epidemiologico, per quanto il Covid da pandemico stia divenendo endemico.

La novità forse più attesa concerne la “graduale eliminazione del Green pass” base e rafforzato, sempre per il solo mese di aprile, nel periodo compreso tra il primo e il 30, precisando che «le parole “31 marzo, termine di cessazione dello stato di emergenza” sono sostituite dalle seguenti “30 aprile 2022”».
In pratica, viene differito testualmente, anche se in sordina, lo stato di emergenza per tutto il mese di aprile.

Per il mese di aprile dovremo ancora avere ed esibire ove richiesto il Green pass sia base che super per l’accesso a determinati servizi e attività, mentre dal primo maggio, il decreto non lo dice espressamente, ma lo lascia dedurre, potremo entrare e uscire liberamente da:

  • bar e ristoranti anche al chiuso;
  • mense anche aziendali così come dai luoghi di lavoro;
  • spettacoli al chiuso (cinema, teatri) ed eventi sportivi;
  • scuole, università e corsi di formazione, idem congressi e convegni;
  • centri estetici/benessere/ parrucchieri;
  • attività sportive al chiuso (palestre) per l’accesso nei rispetti spogliatoi;
  • centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso;
  • concorsi pubblici;
  • sale da gioco, scommesse, bingo e casinò;
  • colloqui con detenuti negli istituti penitenziari;
  • feste al chiuso, cerimonie anche religiose, e discoteche;
  • mezzi di trasporto (treni, bus, arei, traghetti, crociere, ecc.)

Il DL 24/22 si occupa e preoccupa di normare l’obbligo vaccinale per particolari comparti di lavoratori.
L’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA è fissato al 31 dicembre 2022, con la sospensione dal lavoro, in caso contrario. Sul punto, mette in conto evidenziare che di recente il Consiglio di Giustizia Amministrativa con ord. 22 marzo 2022, n. 351 ha sollevato questione di presunta illegittimità costituzionale circa tale obbligo dando la parola alla Corte costituzionale.

L’obbligo vaccinale per i docenti sussiste e persiste, anche dopo la fine dello stato di emergenza, e fino al 15 giugno. La differenza sostanziale risiede nel fatto che il docente no vax non sarà più sospeso, ma adibito ad altre funzioni.

In pratica, «la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni».

Tale obbligo ed entro la stessa data, vale anche per le persone che appartengono al comparto difesa/sicurezza/polizia locale/acn/pg/corpi forestali.

Altra novità riguarda l’obbligo vaccinale per i lavoratori over 50 che da un lato, resta fino al 15 giugno scattando in caso contrario la sanzione; ma dall’altro fa in qualche modo retromarcia dal momento che, dal primo e fino al 30 aprile per accedere nei luoghi di lavoro non occorrerà più esibire il Green pass rafforzato (da vaccino guarigione), bastando invece il base ottenibile anche con un semplice tampone.

Gli ulteriori contenuti del provvedimento possono, infine, essere come di seguito riassunti.
Anzitutto le conseguenze sanzionatorie e i controlli di cui all’art.11 a mente del quale in caso di violazione si applicano le “solite” sanzioni con l’aggravante che in caso di recidiva (due violazioni) ancorché commesse in giornate diverse; dalla terza violazione si applicherà la sanzione amministrativa di natura accessoria che impone la chiusura dell’attività da uno a dieci giorni.

Sul trattamento dei dati di cui all’art. 13, l’accento si pone non tanto sulla raccolta dei dati in modo sicuro e riservato, quanto sulla interoperabilità tra le piattaforme, anche dopo il 31 marzo.
Naturalmente, i dati verranno tratti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 in ossequio ai ben noti principi di minimizzazione e non solo.

Da ultimo, decade, dal 25 marzo, come per legge, tutto ciò che non ha più motivo di esistere come le zone a colori delle regioni, i limiti agli spostamenti e altre restrizioni nei citati luoghi, conformemente agli artt. 14 e 15 dell’ultimo decreto Covid in disamina.

 

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