L’INPS, con la circolare n. 30 del 27 marzo 2026 ha aggiornato i termini di pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR) per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, recependo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio n. 199/2025.
L’articolo 1, comma 198, della legge n. 199/2025 ha modificato l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sostituendo il termine dilatorio di dodici mesi con quello di nove mesi.
La modifica prevista dalla legge di Bilancio 2026 – con la riduzione da dodici a nove mesi del termine dilatorio per coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2027 – è disposta limitatamente ai trattamenti spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, di servizio o per il collocamento a riposo d’ufficio al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione.
Pertanto, continuano ad applicarsi i termini ordinari più lunghi per i seguenti casi di cessazione dal servizio:
- dimissioni volontarie del dipendente (ventiquattro mesi);
- scadenza del termine finale (fine incarico) per i rapporti di lavoro a tempo determinato (dodici mesi);
- ogni altra causale di cessazione non contemplata dall’articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 79/1997 (ventiquattro mesi).
I tempi di erogazione del TFS/TFR differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. l’art. 3 del decreto-legge n. 79/1997) e dell’eventuale maturazione del diritto a pensione.
In definitiva, alla luce della modifica normativa introdotta dall’articolo 1, comma 198, della legge di Bilancio 2026, il pagamento del TFS/TFR deve avvenire:
- in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio;
- in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, per scadenza del termine del contratto a tempo determinato, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata, decorsi dodici mesi dal collocamento a riposo ed entro i tre mesi successivi, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2026;
- in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata, decorsi nove mesi dal collocamento a riposo ed entro i tre mesi successivi con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici a fare data dal 1° gennaio 2027;
- in tutti gli altri casi di cessazione dal servizio (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione), decorsi ventiquattro mesi dalla data di cessazione dal servizio ed entro i tre mesi successivi.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione delle prestazioni, il TFS/TFR viene corrisposto:
- in unica soluzione, se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due importi annuali, se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro, ma inferiore a 100.000 euro; in tale
caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo;
- in tre importi annuali, se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro; in tale caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo.
Il pagamento delle rate successive alla prima resta confermato dopo dodici mesi dal diritto al primo pagamento.
Per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (Forze armate, Forze di polizia a ordinamento civile e militare e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco), l’erogazione del TFS avviene secondo i termini di pagamento previsti per la generalità dei dipendenti pubblici.
Tali termini, come anticipato, variano in funzione della causale di cessazione dal servizio e del requisito pensionistico maturato, nel rispetto della specifica normativa applicabile al predetto personale.
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Causa di cessazione nella PA |
Termine di pagamento TFS |
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Inabilità o decesso |
Entro 105 giorni dalla cessazione |
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Pensione di vecchiaia con requisiti maturatientro il 31 dicembre 2026 |
Dopo 12 mesi ed entro i successivi 3 mesi |
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Fine incarico (contratto a tempo determinato) dal 1° gennaio 2027 |
Dopo 9 mesi ed entro i successivi 3 mesi
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Dimissioni volontarie (con o senza diritto a pensione) Licenziamento o destituzione |
Dopo 24 mesi ed entro i successivi 3 mesi
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In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini indicati, spettano al lavoratore gli interessi sulle somme dovute, calcolati al tasso legale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Il TFS e il TFR non vengono sempre liquidati in un’unica soluzione. Le modalità di erogazione dipendono dall’importo complessivo della prestazione al lordo delle trattenute fiscali:
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Importo complessivo lordo |
Modalità di erogazione |
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Fino a 50.000 euro |
In unica soluzione |
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Da 50.001 a 99.999 euro |
In due rate annuali: prima rata da 50.000 euro, seconda rata pari al residuo |
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100.000 euro e oltre |
In tre rate annuali: prime due rate da 50.000 euro ciascuna, terza rata pari al residuo |
Le rate successive alla prima vengono corrisposte a distanza di dodici mesi dal diritto al primo pagamento. Il prospetto di liquidazione del TFR e del TFS è consultabile nel Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS. La simulazione e quantificazione online del TFS è disponibile tramite il servizio INPS dedicato ai dipendenti pubblici.
Per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio senza aver maturato alcun requisito pensionistico — o senza aver presentato domanda di pensione all’atto della cessazione — il termine di ventiquattro mesi decorre dalla data di cessazione. Se tuttavia entro questi ventiquattro mesi il lavoratore presenta domanda per avvalersi del cumulo dei periodi assicurativi, del beneficio per i precoci, della pensione quota 100 o quota 102, oppure della pensione anticipata flessibile, il termine per la liquidazione del TFS/TFR slitta alla data di maturazione dei requisiti teorici previsti dalla normativa ordinaria. Una volta decorsi i ventiquattro mesi senza domanda di pensione, l’eventuale istanza presentata successivamente non rileva più ai fini del differimento.
In alternativa all’attesa dei termini ordinari, i dipendenti pubblici possono richiedere un finanziamento garantito dallo Stato pari all’importo dell’indennità di fine servizio maturata, con un massimale di 45.000 euro, rivolgendosi alle banche e agli intermediari finanziari che aderiscono all’Accordo Quadro. La domanda di anticipo del TFS si presenta all’INPS tramite istanza online: l’Istituto ha 90 giorni per rilasciare la certificazione e 30 giorni dalla notifica del contratto bancario per emettere la presa d’atto. Decorsi questi termini senza aver ottenuto la documentazione, la richiesta deve essere ripresentata



