Unioni civili e convivenze di fatto. Effetti sulla concessione permessi L. 104 e congedo straordinario

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Ultimo aggiornamento 08/06/2019

Unioni civili e convivenze di fatto. Legge 20 maggio 2016, n. 76 e Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016. Effetti sulla concessione dei permessi ex legge n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato.

A seguito delle disposizioni normative di cui alla legge n.76/2016 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 sul tema delle unioni civili e convivenze di fatto, si forniscono le istruzioni operative per la concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs.151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato.In particolare si evidenzia che:

  • la parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
    • permessi ex lege n. 104/92,
    • congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. 151/2001;
  • il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/ 2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:
    • permessi ex lege n. 104/92.
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